Adempimenti

Rimborsi Iva, svolta della Corte Ue: richiesta dagli identificati come non residenti

A rischio la prassi italiana che impone all’identificato di richiedere il rimborso attraverso le regole interne

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

La Corte di giustizia Ue mette fuori gioco la previsione italiana che impone all’identificato di richiedere il rimborso attraverso le regole interne e non attraverso il meccanismo del rimborso come non residente. Inoltre, il trasferimento da parte di un soggetto passivo di beni da uno Stato membro all’altro al fine di svolgere qui una prestazione di noleggio non è una cessione intra Ue assimilata a condizione che:
a) il noleggio sia temporaneo;
b) i beni siano trasportati a partire dallo Stato membro in cui il soggetto è stabilito.

Sono questi, in breve, i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’11 giugno sulla causa C-242/19.

La vicenda
Nel dettaglio, l’operazione che ha visto protagonista una società belga (Alfa) si svolge in più momenti:
1) la società acquista da fornitori (rumeni ed altri soggetti Ue) pallet che sono trasportati dai locali dei fornitori verso una destinazione situata in Romania;
2) la società noleggia alla società rumena (Beta) i suddetti pallet;
3) Beta subnoleggia i pallet a clienti rumeni, i quali possono spedirli in Romania, in altri Stati Ue o all’estero;
4) i pallet utilizzati per il trasporto di merci all’esportazione sono successivamente rispediti in Romania a Beta, la quale li dichiara all’importazione e ne rifattura il valore e l’Iva ad Alfa.

Riguardo l’Iva corrisposta al fornitore rumeno (punto 1) e all’Iva rifatturata da Beta (punto 4), la società Alfa presenta istanza di rimborso che le viene negato dall’Amministrazione finanziaria locale, la quale insiste sul mancato rispetto da parte della società dell’obbligo di identificarsi per perfezionare l’acquisto intra Ue in Romania.

La decisione
Arrivata davanti al giudice di ultima istanza, la questione viene portata sul piano europeo, dove si chiede alla Corte di sciogliere i dubbi a riguardo. In particolare, quest’ultima fornisce un’interpretazione accurata dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera g), della direttiva Iva nel senso che non è assimilato alla cessione intraUe il trasferimento a destinazione di un altro Stato membro solo al verificarsi di determinate condizioni: l’utilizzazione, nello Stato membro di destinazione, del bene trasportato ai fini di prestazioni di servizi da parte del soggetto passivo interessato deve essere temporanea; il bene deve essere spedito/trasportato dallo Stato membro in cui tale soggetto passivo è stabilito. In caso contrario, laddove anche una sola delle due condizioni non è soddisfatta si tratta di cessione intraUe assimilata che porta con sé l’obbligo del cessionario di identificarsi nello Stato membro di arrivo dei beni per perfezionare l’acquisto intra Ue e assolvere l’imposta in reverse charge.

Il fatto che la società avrebbe dovuto identificarsi, o anche che abbia già un identificativo Iva, nel Paese in cui chiede il rimborso dell’Iva quale soggetto non stabilito non può essere da impedimento. La Corte ricorda che le uniche condizioni richieste per ottenere tale rimborso sono quelle sostanziali previste dall’articolo 3 della direttiva 2008/9 ovvero:
nessuna sede principale né stabile organizzazione nel Paese in cui si chiede il rimborso;
non aver effettuato cessioni o prestazioni territorialmente rilevanti in tale Stato.

Non essendo previsto alcun altro requisito a tal fine, la legislazione interna dello Stato membro del rimborso non può subordinare quest’ultimo all’assenza dell’identificativo Iva del richiedente.

La posizione delle Entrate
Su quest’ultimo punto, si dà evidenza del fatto che anche l’orientamento della prassi interna sembrerebbe non essere allineato alla pronuncia dei giudici unionali. Alla Faq n. 40, disponibile sul suo sito istituzionale, l’agenzia delle Entrate ancora sostiene che gli identificati diretti e coloro che usufruiscono del rappresentante fiscale in Italia non possono chiedere il rimborso dell’Iva in base all’articolo 38-bis2 del Dpr 633/1972 («Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della comunità»).

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