Adempimenti

Rimborsi sanitari: il tipo di contributo decide la detrazione

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di Giorgio Gavelli , Adriano Perosa

Nella compilazione del modello Redditi o del 730 occorre fare attenzione alle spese sanitarie, in particolare nella dichiarazione precompilata. Dove spesso tali spese sono inserite al netto dei rimborsi ricevuti da enti o casse aventi fine assistenziale, e vanno perciò ricalcolate.

Gli aspetti da considerare sono molti: l’importo dei contributi versati dal datore di lavoro, dal lavoratore o dal pensionato, i contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato (welfare aziendale), la quota di contributi riferita ai familiari anche non fiscalmente a carico nonché gli importi comunicati da enti e casse al Fisco.

La prima ipotesi è quella in cui alcune spese sanitarie siano state rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro – o dal contribuente stesso – a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Se tali contributi hanno concorso a formare il reddito imponibile, le spese – anche se rimborsate – sono detraibili. Così, si considerano rimaste a carico del contribuente, tra l’altro, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o deduzioni. Allo stesso modo, la presenza di contributi non deducibili (ad esempio, pensionato Fasi) consente la detrazione delle spese sanitarie rimborsate.

Al contrario, se tali contributi – fino all’importo di 3.615,20 euro – non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente, le spese rimborsate non sono detraibili. Lo stesso vale per i contributi associativi pagati – entro il limite di 1.300 euro – alle società di mutuo soccorso.

Va considerato anche il welfare aziendale, perché anche i premi di risultato convertiti in contributi di assistenza sanitaria possono non essere assoggettati ad alcuna imposizione.

Comunque, anche i contributi che eccedono questi limiti non sono agevolati dal Fisco e, di conseguenza, la relativa spesa sanitaria anche se rimborsata può essere parzialmente detratta.

Per determinare la quota di spesa detraibile, occorre pertanto:

1. calcolare il rapporto tra contributi versati soggetti a tassazione e totale contributi versati (comprensivi degli eventuali contributi in sostituzione dei premi di produttività);

2. moltiplicare il risultato per la quota di spesa rimborsata.

In tutti i casi, l’eventuale quota di spesa sanitaria non rimborsata può essere detratta.

Più semplice è il caso in cui i versamenti non eccedono i limiti di importo indicato in precedenza. Beneficiando della detassazione su tutti i contributi, le conseguenti spese sanitarie rimborsate non sono agevolate dalla detrazione. Anche in questo caso, le spese non rimborsate sono detraibili.

I soggetti che erogano i rimborsi effettuano le comunicazioni al Fisco e questi rimborsi vengono portati nella precompilata direttamente in diminuzione delle spese sanitarie. Tuttavia, le spese indicate nella precompilata potrebbero non essere esaustive, ad esempio le spese sostenuta per il fisioterapista che non opera presso una struttura accreditata o autorizzata non sono note alle Entrate, il che può creare disallineamenti. Anche i rimborsi relativi al 2018, ma erogati oltre il termine di invio dei dati, possono non essere presenti nella precompilata 2019.

Inoltre, gli iscritti possono versare contributi o premi anche per i familiari. Se i familiari cui si riferiscono le spese rimborsate sono a carico, l’iscritto inserisce nella dichiarazione le spese sanitarie sostenute per sé e per i familiari (al netto dei relativi rimborsi, se i contributi versati sono deducibili; altrimenti, detrae l’intera spesa, comprensiva della quota rimborsata).

Se invece i familiari non sono fiscalmente a carico, l’iscritto riporta nella dichiarazione solo le spese sostenute per sé stesso, mentre il familiare interviene sulla propria dichiarazione.

Quanto ai rimborsi ottenuti nel 2018 per spese di anni precedenti, dal momento che l’Agenzia non è in grado di sapere se le spese siano state effettivamente detratte, essi vengono esposti nella precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, nel rigo D7 del modello 730 (corrispondente al rigo RM8 del modello Redditi). Se l’iscritto, nelle precedenti dichiarazioni, ha già portato in detrazione le spese al netto dei rimborsi (o non ha detratto le spese), modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando quanto indicato in D7. Nel caso di familiari non a carico, ci si deve regolare come indicato in precedenza.

Le situazioni possibili

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