Imposte

Rimborsi per trasferte fuori dal comune in linea con i costi del trasporto pubblico

La risposta a interpello 405: indennizzo esentese non supera le tabelle Aci

(Adobe Stock)

di Roberto Smilari e Marco Strafile

La risposta a interpello 405/2022 delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’articolo 51, comma 5 del Tuir, con particolare riguardo alle modalità di determinazione dell’indennità che può essere corrisposta – in esenzione d’imposta – al dipendente che si avvalga del proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento di trasferte al di fuori del comune in cui è ubicata la sede di lavoro.

Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un ente territoriale che, in via eccezionale, a fronte di particolari esigenze di servizio e in presenza di condizioni economicamente vantaggiose per l’amministrazione, aveva deciso di autorizzare i dipendenti all’utilizzo del mezzo di trasporto personale per delle trasferte al di fuori del Comune in cui era ubicata l’ordinaria sede di lavoro.

A fronte dell’utilizzo per scopi lavorativi del mezzo di trasporto personale, conformemente a quanto chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei conti, la pubblica amministrazione interpellante aveva previsto l’erogazione di un indennizzo pari alla somma che il dipendente avrebbe speso se, per l’espletamento della medesima trasferta, si fosse avvalso dei mezzi di trasporto pubblico.

L’Agenzia è stata quindi chiamata a pronunciarsi sul regime di tassazione applicabile a siffatta erogazione e, segnatamente, se la stessa potesse ritenersi esentabile in base all’articolo 51, comma 5 del Tuir, in quanto sostanzialmente equiparabile al rimborso chilometrico determinato sulla base delle apposite tabelle Aci.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha anzitutto ricordato che «per le trasferte fuori dal territorio del Comune è in ogni caso previsto che i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione»; ciò, beninteso, a patto che l’indennità chilometrica sia determinata dal datore di lavoro sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili; elementi che la prassi ricorrente ha individuato nelle tabelle Aci, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. L’Agenzia chiarisce, infatti, che le richiamate tabelle rappresentano un «parametro di riferimento ai fini della detassazione» delle indennità chilometriche, non essendo possibile «ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal legislatore tributario nel comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, nuovi diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito».

In linea con quanto rappresentato, il diverso criterio di commisurazione dell’indennizzo riconosciuto ai dipendenti in trasferta - parametrato alle tariffe del trasporto pubblico - risulterà comunque esente qualora lo stesso risulti minore o uguale rispetto all’indennità chilometrica determinata in base alle tabelle Aci.

La lettura fornita dalle Entrata appare interessante laddove non sembra escludere dall’ambito di esenzione fiscale dei rimborsi delle spese di trasporto per trasferte, gli indennizzi commisurati a parametri diversi da quelli contenuti nelle tabelle Aci, sebbene venga chiarito che sempre a queste ultime occorrerà riferirsi per determinare i limiti di non imponibilità delle predette indennità.

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