La domanda

Una società a responsabilità limitata effettua il rimborso chilometrico all’amministratore (socio) per le trasferte di lavoro che questi effettua con un proprio automezzo diesel di 3124 cc e 27 cavalli fiscali . Posto che il rimborso è fiscalmente spettante se riferito a autoveicoli fino a 20 cavalli fiscali si chiede quale delle seguenti soluzioni possa essere attuata:
a) la srl rimborsa le trasferte con riferimento a un automezzo di potenza 20 cavalli fiscali (applicando tariffa Aci di un mezzo il più simile possibile);
b) la srl rimborsa le trasferte km con la tariffa Aci dell’automezzo utilizzato (27 cavalli fiscali) operando fiscalmente una ripresa del costo eccedente la tariffa di cui al punto a);
c) la srl rimborsa le trasferte km con la tariffa Aci dell’automezzo utilizzato (27 cv fiscali) e non opera alcuna rettifica fiscale per la ripresa del costo eccedente la tariffa di cui al punto a).
La società sostiene la terza soluzione c), che però a mio avviso la espone a notevoli rischi in caso di verifiche.
L. F. – Belluno

In base all’articolo 95, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, se il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato per essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Dal tenore della norma, si evince che il costo deducibile è commisurato ad auto di potenza pari a 20 cavalli. Pertanto, si ritiene che nel caso in esame la soluzione più idonea sia quella illustrata alla lettera a): la società rimborserà all'amministratore le trasferte con riferimento ad un automezzo di potenza inferiore applicando la tariffa Aci di un mezzo simile.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Riproduzione riservata Ⓒ