Rimborso auto all’amministratore, i limiti per la spesa deducibile dalla Srl
La società può rimborsare le trasferte con riferimento ad un autoveicolo diesel di 20 cavalli fiscali di potenza, secondo le tabelle Aci anche se la vettura ne ha 27
In base all’articolo 95, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, se il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà, ovvero noleggiato per essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Dal tenore della norma, si evince che il costo deducibile è commisurato ad auto di potenza pari a 20 cavalli. Pertanto, si ritiene che nel caso in esame la soluzione più idonea sia quella illustrata alla lettera a): la società rimborserà all'amministratore le trasferte con riferimento ad un automezzo di potenza inferiore applicando la tariffa Aci di un mezzo simile.
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