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Rimborso del credito Iva per la società che cessa l’attività e poi la riprende

Per la CgUe l’eccedenza va chiesta a rimborso entro 12 mesi e non può essere riportata a nuovo se l’attività riprende dopo un anno

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di Giorgio Emanuele Degani

La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza resa nella causa C-680/23 ha statuito che in caso di cessazione dell’attività economica, poi ripresa, il credito Iva deve essere chiesto a rimborso, non potendo questo essere riportato a nuovo nell’ambito dell’attività successiva. Inoltre, è legittimo che il diritto al rimborso debba essere esercitato entro il termine di 12 mesi dalla data di cessazione dell’attività economica, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

La questione

Una società...