Controlli e liti

Rimborso dell’Irap non dovuta entro 48 mesi dal versamento

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Il contribuente, che ritiene di aver indebitamente versato Irap per assenza dell’autonoma organizzazione, ha diritto a richiedere il rimborso entro il termine, però, dei 48 mesi decorrenti dalla data di versamento. A ricordarlo è la sentenza 3109/10/2018 della Ctr Lazio (clicca qui per consultarla).

La decisione
È errata la tesi del contribuente secondo cui l’istanza di rimborso soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale non potendosi applicare l’articolo 38 del Dpr 602 del 1973 atteso che non si tratta di versamento dovuto a mero errore materiale ma di versamento correttamente eseguito e poi rilevatosi indebito a seguito dell’intervento della Corte costituzionale. È valida la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’istanza va presentata entro quarantotto mesi dal pagamento. E ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:
•alle controversie relative all’Irap, tra le quali rientra quella del rimborso, si applicano le disposizioni concernenti le imposte sui redditi, come previsto dall’articolo 25 del Dlgs 446 del 1997;
• il termine di quarantotto mesi opera anche per le imposte indebitamente versate sulla base di una norma poi dichiarata in contrasto con la normativa comunitaria a seguito di sentenza della Corte di giustizia europea e tale principio si applica anche al caso di sentenza della Corte costituzionale;
•la sentenza della Corte costituzionale, comunque, precede di ben oltre quarantotto si l’istanza di rimborso.

La vicenda
Nel caso in esame, un contribuente dichiara e versa regolarmente l’Irap relativa all’anno 2007. In seguito all’intervento della Corte costituzionale, con sentenza del 21 maggio 2001, l’uomo ritiene di svolgere attività in assenza di autonoma organizzazione e presenta istanza di rimborso Irap relativa all’anno 2007 nel giungo 2012. L’Amministrazione non risponde ed il contribuente impugna il corrispondente silenzio-rifiuto. Resiste l’Agenzia che ritiene tardiva la domanda siccome presentata oltre il termine di quarantotto mesi dalla data del versamento. Ma secondo il contribuente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale, la domanda va presentata entro il termine prescrizionale ordinario decennale.

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