Rimborso Iva su portale elettronico per la società Ue identificata in Italia
Un condivisibile cambio di rotta da parte delle Entrate rispetto alla Faq 40/2010
Una società Ue che intende realizzare in Italia unicamente operazioni attive per le quali il debitore di imposta è il committente o il cessionario residente, pur avendo nominato un rappresentante fiscale, può utilizzare il «portale elettronico» per ottenere, come non residente, il rimborso dell’Iva a credito relativa agli acquisti interni e alle importazioni di beni, intestati entrambi alla partita Iva estera.
Con la risposta ad interpello di ieri numero 359, l’agenzia delle Entrate finalmente si adegua all’interpretazione della giurisprudenza interna (sentenza 21684/2020) ed unionale (sentenze causa C-323/12 e causa C-242/19) sul tema, dichiarando espressamente superato l’orientamento sostenuto dal 2010 con la faq numero 40. Era stato già sottolineato su queste pagine (Sole24Ore del 12 giugno 2020), che la posizione ostativa assunta delle Entrate presentasse delle criticità. Ebbene nella risposta in commento, l’Amministrazione è ritornata sui suoi passi, prendendo atto del fatto che la mera nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a ritenere che il soggetto passivo estero disponga in Italia di una stabile organizzazione e che pertanto la sua esistenza non preclude alla società di chiedere il rimborso dell’Iva come non residente, purché ne ricorrano le condizioni previste dalla legge. Sul piano pratico, la prassi in commento dà alcune indicazioni per poter accedere alla procedura del rimborso: 1. le fatture di acquisto per le quali l’Iva è chiesta a rimborso devono essere necessariamente intestate al soggetto non residente; 2. le stesse non devono confluire nella liquidazione periodica e nella dichiarazione Iva del rappresentante fiscale. Diversa è l’ipotesi in cui, il soggetto non residente, identificato in Iva, che non abbia ivi effettuato operazioni attive per le quali è debitore d’imposta, opti per il rimborso in dichiarazione annuale, anche per l’Iva relativa alle fatture di acquisto intestate alla partita Iva estera. In questo caso il rimborso segue le regole dell’articolo 38-bis Dpr 633/1972 e non quelle del soggetto non residente ed è, inoltre, opportuno che il rappresentante fiscale tenga distinte tali operazioni da quelle riferite alla partita Iva italiana. In definitiva, la società non residente con identificativo Iva o rappresentante fiscale in Italia può ottenere il rimborso tramite il «portale elettronico» dell’Iva relativa agli acquisti nazionali e alle importazioni, se le fatture/bollette doganali risultano ad essa intestate, ma può anche decidere di utilizzare la partita Iva italiana (o il rappresentante fiscale) per ottenere il rimborso dell’imposta per le suddette operazioni facendole confluire, sebbene separate dalle altre operazioni interne, nella dichiarazione Iva nazionale.