Rimborso delle ritenute da chiedere entro 48 mesi
Risposta a interpello 55: il giorno da cui scattano i termini è quello in cui la trattenuta è stata operata
Il rimborso delle ritenute operate e non dovute deve essere chiesto entro 48 mesi. Il giorno dal quale (“dies a quo”) decorrono i 48 mesi coincide con quello in cui è stata operata la ritenuta. Il termine di decadenza di 48 mesi è lo stesso sia per il rimborso di ritenute (articolo 37, Dpr 602/1973), sia per il rimborso dei versamenti diretti (articolo 38, Dpr 602/1973).
È questa, in sintesi, la risposta a interpello 55/2021 dell'agenzia delle Entrate, che indica il giusto termine di decadenza per i dipendenti che devono chiedere il rimborso delle ritenute subìte in più rispetto a quelle dovute.
Per l’agenzia delle Entrate, vale il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, per la decorrenza dei 48 mesi entro i quali presentare l’istanza di rimborso, a norma dell’articolo 38 del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973, vale anche per l’articolo 37 dello stesso Dpr 602/1973, dal momento che la diversa modalità di riscossione, ritenuta diretta o versamento diretto, non può costituire presupposto per una diversa decorrenza del termine di 48 mesi.
Per la Cassazione, infatti, elemento dirimente è costituito dalla debenza delle somme dovute a titolo di acconto, e non dalla modalità attraverso cui la ritenuta è operata. Ne consegue che il dies a quo per la decorrenza del termine di 48 mesi previsto dall’articolo 37 del Dpr 602/1973 coincide con quello in cui la ritenuta è stata operata, considerato che l’obbligazione tributaria era certa e la parziale sua imponibilità, legittimava il contribuente alla presentazione dell’istanza di rimborso.
L’agenzia delle Entrate ricorda infine che, in alternativa alla richiesta di rimborso, se i percipienti hanno presentato, per i periodi di imposta 2016 e 2017, la dichiarazione annuale dei redditi, gli stessi, per recuperare le maggiori imposte versate, possono presentare una dichiarazione integrativa a favore per ciascuna annualità, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito (o il maggior credito) è immediatamente compensabile, a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con debiti dello stesso periodo d’imposta risultanti dalla dichiarazione presentata.
Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo, il credito può essere usato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire del periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa.
In quest’ultimo caso, peraltro, il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito.