Adempimenti

Rimozione barriere al traino del sismabonus

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche potranno essere trainati alternativamente dal super ecobonus o dal super sismabonus

di Luca De Stefani

Grazie al Dl Semplificazioni, gli interventi «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche» potranno essere trainati al 110% non solo dal super ecobonus, ma anche dal super sismabonus.

Da gennaio 2021, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti» dell’ecobonus, possono beneficiare del super ecobonus del 110%, come interventi trainati, anche gli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, tra i quali rientrano quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi».

Questa agevolazione sarà possibile, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Semplificazioni, anche se questi interventi saranno eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi del super sismabonus al 110%. Naturalmente, per lo stesso intervento si potrà beneficiare di una sola delle due agevolazioni. In sostanza, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche potranno essere trainati alternativamente dal super ecobonus o dal super sismabonus.

La presenza nell’edificio oggetto degli interventi di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è «irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio» (risposta all’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839; circolare n. 19/E del 2020).

La detrazione del 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sembra compresa tra quelle indicate nell’articolo 121 del decreto legge 34/2020, per le quali è possibile effettuare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma questa possibilità è stata concessa dall’agenzia delle Entrate, in via amministrativa (Guida dell’agenzia delle Entrate di febbraio 2021, pagina 20; risposta all’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839). Secondo l’agenzia il ministero della Transizione ecologica concorda «sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, in forza del generico richiamo, previsto dal comma 13 dell’articolo 119, a tutti gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo».

Al netto di queste due interpretazioni, la detrazione del 110% per l’eliminazione delle barriere architettoniche sarà cedibile o scontabile, anche secondo la norma, in maniera chiara e senza necessità di basarsi per forza sulle due suddette interpretazioni, dal 2022, in quanto ciò è previsto dall’articolo 121, comma 7-bis, del decreto legge 34/2020.

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