Ringhiere e tettoie sono «beni finiti»: Iva al 4 o al 10%
Se utilizzati per la costruzione di fabbricati con i requisiti della Legge Tupini o ad essa assimilati
Per l’acquisto o la posa in opera di un corrimano e di una ringhiera da installare come una recinzione di balconi è possibile beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% se questi beni vengono utilizzati per la costruzione di fabbricati con i requisiti della Legge Tupini ovvero del 10% se vengono utilizzati per la realizzazione di edifici assimilati Tupini o per gli interventi di restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia o urbanistica.
È questa la conseguenza della risposta dell’agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2020, n. 71, con la quale sono stati classificati questi beni tra quelli «finiti» e non tra le materie prime e semilavorate. Questo chiarimento è utile in questo periodo, anche per chi sta iniziando i lavori di rifacimento delle facciate esterne degli edifici, per i quali spetta la detrazione del 90% del costo sostenuto, che per le persone fisiche, ad esempio, è sempre comprensivo dell’Iva del 10%, che non può essere detratta.
Aliquote Iva
Sono soggetti a Iva del 4% gli acquisti da parte dell’utilizzatore finale dei «beni finiti» per la costruzione di fabbricati (abitazioni, uffici e negozi) con i requisiti della Legge Tupini (voce n. 24, Parte II, Tabella A, allegata al dpr 633/72). Se i «beni finiti» vengono utilizzati per la costruzione di edifici assimilati ai fabbricati Tupini, l’aliquota Iva è del 10%, se l’acquirente è l’utilizzatore finale (voce n. 127 sexies, Parte III) ovvero del 22% negli altri casi. Infine, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica, si applica l’aliquota Iva del 10% all’acquisto dei beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione dei suddetti interventi (voce n. 127 terdecies, Parte III).
Beni finiti
Non esiste un’elencazione tassativa dei «beni finiti» ai fini Iva. Per l’agenzia delle Entrate, i «beni finiti» sono quelli (diversi dalle materie prime e semilavorate) che «anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile» (circolare 1/E/1994). La specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno, qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il «bene finito», infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni (risoluzione 22/E/1998).
Con la risposta del 21 febbraio 2020, n. 71, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che possono considerarsi «beni finiti», anche le seguenti tipologie di beni:
• le ringhiere per i balconi, complete di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano, ecc.);
• le recinzioni e, in particolare, della ringhiera per la recinzione completa di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.);
• le tettoie per balconi e le terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio.
Ciò, a patto che mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.