Adempimenti

Rinvio anche per Cu autonomi e termini del ravvedimento

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di Stefano Sirocchi

La proroga al 10 dicembre della presentazione del modello 770 permette di avere più tempo per redigere le dichiarazioni, ma anche per inviare le Certificazioni uniche che riguardano redditi non dichiarabili nel modello 730 e per trasmettere le comunicazioni dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio fiscale. Inoltre, le imprese hanno un altro mese abbondante (la scadenza originaria era del 2 novembre, perchè il 31 ottobre quest’anno cade di sabato) per poter regolarizzare i versamenti omessi o insufficienti, alle condizioni più vantaggiose che l’istituto del ravvedimento operoso prevede in queste circostanze.

Cu e monitoraggio fiscale

Lo slittamento della scadenza per presentare il modello 770 comporta anche la proroga degli adempimenti con termini collegati a questa. È il caso delle Certificazioni uniche 2020 che non contengono dati da usare per elaborare la dichiarazione precompilata. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, delle provvigioni e dei redditi esenti.

Inoltre, sempre entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, gli intermediari finanziari devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati analitici relativi al 2019 dei trasferimenti da o verso l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro (sia con operazione unica che tramite più operazioni che appaiono tra loro collegate, per realizzare un’operazione frazionata) eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate. I dati vanno comunicati utilizzando l’infrastruttura Sid (Sistema di interscambio flussi dati).

Ravvedimento operoso

Il mancato o ritardato versamento delle ritenute operate a seguito della corresponsione di somme ad altri soggetti in base agli articoli 23 e successivi del Dpr 600/1973 (redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni, e così via) è soggetto alla sanzione del 30% sulle ritenute stesse o 15% se il ritardato pagamento non è superiore a 90 giorni.

Queste violazioni possono essere sanate con l’applicazione del ravvedimento operoso, ma fino alla notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso bonario. In particolare, entro il termine di presentazione del modello 770 è possibile fruire della riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo edittale, per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019.

In sostanza, i versamenti non ancora effettuati e relativi alle ritenute operate nel 2019 possono essere ravveduti pagando il 3,75% a titolo di sanzione (1/8 del 30%), gli interessi legali e naturalmente le stesse ritenute. Invece, oltre la data del 10 dicembre ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 (modello 770/2021), la sanzione passa a un 1/7 del minimo, ossia al 4,29%, ma a patto che sia possibile ravvedere.

I sostituti che entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 omettono di versare le ritenute dovute in base alle certificazioni rilasciate o alla dichiarazione stessa, sono soggetti al relativo illecito penale ove l’omesso versamento sia superiore a 150 mila euro per il periodo d’imposta (articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 e successive modifiche).

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