Controlli e liti

Rinvio anche per le cartelle in scadenza a fine 2020

ADOBESTOCK

Si è già segnalato lo strano silenzio interpretativo sulla proroga dei termini di decadenza delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2020 (si veda Il Sole 24 Ore del 31 agosto).

In sostanza, nessun documento di prassi si è pronunciato espressamente sul fatto che operi o meno per le cartelle la “famosa” proroga biennale dei termini di accertamento del Dlgs 159/2015, richiamata dal Dl cura Italia. Tale silenzio appare tanto più singolare se si guarda alla risposta n. 3.10.3 della circolare 25/E/2020 delle Entrate. Si legge al riguardo che costituisce motivo di indifferibilità e urgenza l’approssimarsi della scadenza dei termini decadenziali delle cartelle di pagamento. Si fa l’esempio delle liquidazioni ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973, per le quali, per le annualità diverse dal 2018, sempre secondo le Entrate, non sarebbe ravvisabile alcuna proroga di termini. Si ricorda che per le dichiarazioni presentate nel 2017 il termine naturale per la medesima attività di liquidazione scadrebbe a fine anno.
Occorre rilevare che l’articolo 68 del cura Italia (Dl 18/2020) prevede, per effetto del rinvio all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, che tutti i termini decadenziali e prescrizionali in scadenza nell’anno in cui è disposta la sospensione dei versamenti per eventi eccezionali sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Evidentemente, vi sono tutte le condizioni per applicare tale differimento, poiché il citato articolo 68 ha stabilito una sospensione generalizzata dei pagamenti verso l’agente della riscossione, nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Di conseguenza, si è dell’avviso che le cartelle in scadenza a fine anno potranno essere notificate entro il 31 dicembre 2022. Tale proroga si aggiunge a quella disposta per le cartelle di pagamento nel comma 3 dell’articolo 157 del Dl Rilancio 34/2020. Quest’ultima norma dispone il differimento di un anno delle cartelle in scadenza a fine 2021 (quindi il differimento porta al 2022) per l’attività di liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 (e 54-bis del Dpr 633/1972) relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018. Il differimento di un anno si ha altresì per le cartelle di pagamento relative all'attività di controllo formale ex articolo 36-ter del Dpr 600/1973 riguardanti le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 (i cui termini di decadenza slittano, quindi, rispettivamente al 2022 e al 2023).
Insomma, si genera un ginepraio di termini che forse avrebbe bisogno di una maggiore sistematicità. Questo considerando che i differimenti appena citati risultano stabiliti dall’articolo 157 del Dl rilancio, che si occupa, per alcuni atti, della “famosa” scissione dei termini tra quello di emissione (al 2020) e quello di notifica (2021), scissione che però non riguarda le cartelle di pagamento.
La conclusione, ad ogni modo, è che per le cartelle di pagamento in scadenza al 31 dicembre 2020 non possa che operare – visto il chiaro tenore normativo contenuto nell’articolo 68 del “cura Italia” (primo comma, ultimo periodo) – il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo (quindi al 2022) disposto dall’articolo 12 del Dlgs 159/2015.

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