Il CommentoControlli e liti

Rinvio sola alternativa all’udienza da remoto

di Antonio Damascelli

Uncat, l’Unione nazionale delle Camere degli avvocati tributaristi, ritiene che l'udienza da remoto sia la corsia preferenziale del processo tributario nel periodo di emergenza, quale cifra della garanzia delle parti sia per l’oralità che per il contraddittorio (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Ritiene, inoltre, insostenibile che la trattazione scritta sia l'unica alternativa al processo da remoto, così come traspare dalla maggior parte dei decreti dei presidenti delle commissioni tributarie. Sotto questo riguardo, si condivide il pensiero del presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria circa la doverosità dell'accoglimento da parte dei giudici delle istanze di discussione in pubblica udienza, nella ricorrenza di quelle situazioni solo esemplificativamente indicate nelle linee guida del Cpgt stesso.

Alla stessa presidenza si chiede, ancora, un ulteriore sforzo volto a monitorare di continuo lo stato dell'opera circa l'operatività degli strumenti informatici presso gli uffici, utile a comprendere quali debbano essere gli spazi di intervento dell'apparato amministrativo e quelli di collaborazione anche da parte dei difensori. Indubbiamente, tutti siamo chiamati a sacrifici in un momento emergenziale, ma solo un senso di autosacrificio collettivo può condurci nella direzione migliore.

Una buona pratica nel segno della collaborazione è la stipula di protocolli locali, che tengano conto delle specificità di ogni ufficio giudiziario ma nel rispetto dei due principi dell'oralità e del contraddittorio e, a questi fini, Uncat sta lavorando attualmente ad un testo che presto fornirà al Cgpt nell'ottica della collaborazione attiva.

Inoltre, ha sollecitato un emendamento al decreto legge “Ristori” affinché, in alternativa al remoto, sia riconosciuto il diritto all’udienza pubblica post-Covid.

La specialità del processo tributario, della sua struttura, è incompatibile ormai storicamente con la trattazione scritta, ancorché paradossalmente sia nato come processo naturalmente documentale, ma solo in quanto funzionale alla speditezza delle decisioni, cui era sotteso un interesse fiscale, oggi demodé.

Sicché, nella fase emergenziale la video udienza va accelerata e coltivata data la non percorribilità della discussione in presenza - restando nella libera scelta discrezionale della parte l'opzione della trattazione cartolare - poiché soddisfa le duali garanzie evidenziate (oralità e contraddittorio); mentre a regime resta subordinata alla richiesta della parte, compatibilmente con la funzionalità del sistema telematico e nell'osservanza dei criteri di direzione dell'udienza affidata al giudice.

Non possiamo, peraltro, trascurare che l’approdo giurisprudenziale alla qualificazione del processo tributario come impugnazione del merito della imposizione fiscale e del carattere sostitutorio della decisione favorisce il confronto e indebolisce il cartolare coatto, rafforzando la richiesta degli avvocati a preservare oralità e contraddittorio.