Contabilità

Riporto perdite vietato anche se la controllante cambia assetto

Interpretazione sostanziale dell'Agenzia (interpello 37): la norma vale a tutti i livelli della catena

di Luca Gaiani

La norma che vieta il riporto di perdite in caso di cambio di controllo della società e variazione della attività scatta anche nel caso la modifica interessi la controllante indiretta. Lo chiarisce la risposta 39/2022 diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate. La modifica della attività sussiste anche qualora venga dismessa l'azienda operativa e si prosegua nella gestione degli immobili posseduti.

La risposta esamina il caso di una complessa operazione straordinaria che ha visto coinvolta una società che aveva maturato perdite fiscali riportabili ai sensi dell'art. 84 del Tuir. A seguito di tali operazioni concatenate, la società dichiara di non avere modificato la compagine sociale diretta, essendo invece intervenuto un change of control a livello più elevato della catena societaria. Il contribuente, inoltre, afferma di avere conferito a terzi alcune aziende operative e di proseguire nella gestione di asset immobiliari di proprietà. Alla luce di tali indicazioni, viene chiesto alle Entrate se sia disapplicabile la norma – avente valenza antielusiva – contenuta nel comma 3 dell'articolo 84 del Tuir, secondo cui il diritto al riporto di perdite fiscali viene meno quando, congiuntamente, la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto viene trasferita a terzi e venga inoltre modificata l'attività principale esercitata. La norma non si applica qualora la società superi un test di vitalità analogo a quello previsto in caso di fusione.

L'Agenzia, disattendendo la lettura meramente formale data alla norma dalla società istante, precisa che nel caso esaminato sussistono entrambe le condizioni indicate nell'articolo 84 comma 3. Il cambio di controllo a cui fa riferimento la disposizione si può infatti verificare, non solo al primo livello (cioè nella compagine della società), ma anche a livelli più elevati della catena (controllante indiretta). Anche per il requisito di modifica della attività, la lettura delle Entrate è di tipo sostanziale. Il trasferimento a terzi della attività aziendale, con prosecuzione della gestione immobiliare attraverso i fabbricati già in precedenza posseduti integra il secondo requisito della norma. Pertanto, non avendo la società superato i test di vitalità (ricavi e costo del personale), il riporto delle perdite fiscali sarà inibito.

Ciononostante, conclude la risposta 39/2022, qualora la società non venga, successivamente al doppio cambio (controllo e attività), “rivitalizzata” mediante avvio di nuove attività redditizie, non si verificano i presupposti della disposizione (contrasto al commercio di bare fiscali) e la stessa potrà essere disapplicata mediante un interpello.

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