Riproporre in appello le stesse argomentazioni può essere «ammissibile»
La riproposizione in appello delle stesse argomentazioni a sostegno della domanda disattesa in primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi se l’atto si contrappone alla motivazione della sentenza impugnata con espressa e motivata censura. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza n. 20379 del 24 agosto.
I fatti
La Ctr della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello di una Srl e del suo legale rappresentante per difetto di motivi specifici ex articolo 53, Dlgs 546/92 poiché i ricorrenti si erano limitati a riproporre le tesi esposte in primo grado avverso gli avvisi di accertamento relativi a Irpef, Iva, Ires e Irap 2008. I contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione e la Corte lo ha accolto. In particolare,
L'ordinanza
I giudici di legittimità hanno affermato che, in materia di contenzioso tributario, la mancanza o assoluta incertezza di motivi specifici di impugnazione che, ex articolo 53, comma 1, Dlgs 546/92, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello. Tuttavia hanno chiarito che sussistono “motivi specifici” di impugnazione (e, quindi l’appello non è inammissibile):
a) qualora l’appello, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile in modo non equivoco anche alla luce delle conclusioni formulate (Cassazione, n. 6473/02);
b) se gli stessi motivi, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi sugli elementi idonei a renderli “specifici”, possono essere ricavati, anche per implicito ma in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cassazione, n. 1224/07);
c) quando vengono riproposte le stesse argomentazioni già utilizzate a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado (in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere), ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cassazione, n. 14908/14).
Nella fattispecie al suo vaglio, la Corte ha ritenuto che l’appello era sufficientemente specifico. Ciò in quanto l’atto, chiedendo l’annullamento della pronuncia di primo grado e contestando la motivazione e l’erronea valutazione del giudice in ordine alla correttezza e all’esaustività motivazionale degli accertamenti, conteneva la necessaria parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirava a incrinarne il fondamento logico-giuridico (Sezioni Unite, n. 23299/11).
Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 20379 del 24 agosto 2017