Imposte

Riqualificazione globale (e altri lavori complessi) non sono mai trainati dal superbonus

L’interpello 43/2021 in linea con le istruzioni del 12 ottobre chiude la porta agli interventi che sono un unicum

di Cristiano Dell'Oste

La lista dei lavori trainati dal superbonus continua a far discutere. Con la risposta a interpello 43/2021 del 18 gennaio le Entrate ribadiscono che gli interventi di «riqualificazione globale» di edifici esistenti previsti dall’ecobonus ordinario non possono essere “agganciati” agli interventi trainanti di superbonus per miglioramento energetico: per questi lavori, in pratica, la detrazione rimane sempre al 65%, anche quando vengono eseguiti congiuntamente agli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio (Dl 34/2020).

La riqualificazione globale è un intervento “a catalogo aperto”, che consente di agevolare qualsiasi opera o tecnologia consenta di raggiungere gli standard di efficienza energetica previsti dalla norma istitutiva (il comma 344 della Finanziaria 2007, la legge 296/2006). La detrazione massima, pari appunto al 65%, può arrivare fino a 100.000 euro, con una spesa massima di 153.846 euro.

La risposta delle Entrate non è una sorpresa. Anzi, si limita a ribadire quanto si poteva già ricavare dalla versione del 12 ottobre 2020 delle istruzioni al modello di comunicazione dell’opzione di cessione o sconto in fattura. La versione iniziale delle istruzioni (datata 8 agosto 2020) includeva invece la riqualificazione globale tra gli interventi trainati. Ma la posizione è stata rivista alla luce delle Faq dell’Enea, poi confermata nelle risposte fornite dal Mise a Telefisco Speciale superbonus del 27 ottobre 2020.

Si potrebbe discutere sull’opportunità di pubblicare una risposta a interpello tutto sommato ricavabile dalle istruzioni diramate dalla stessa amministrazione.

È un fatto, comunque, che secondo la lettera della legge la riqualificazione globale dovrebbe essere considerata come lavoro trainato, perché il comma 2 dell’articolo 119 fa riferimento a tutti gli interventi di ecobonus ordinario richiamati dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013. Interventi tra i quali senza dubbio rientra anche la riqualificazione globale. La scelta di escludere questo intervento - al di là del fatto che qualche contribuente potrebbe contestare istruzioni contra legem - ha una sua logica di tipo sistematico, che si deduce dall’interpello 43/2021: si tratta di un unicum agevolativo, che non distingue tra interventi trainanti e trainati.

È un po’ la stessa filosofia sulla base della quale sono stati esclusi anche gli interventi di ecobonus potenziato al 70 o 75% in condominio (articolo 14, comma 2-quater, Dl 63/2013)e gli interventi combinati di eco e sismabonus all’80 o 85% (articolo 14, comma 2-quater.1, Dl 63/2013).

Non ci sono dubbi, invece, che nel catalogo dei lavori trainati dal superbonus per miglioramento energetico rientrano ora anche gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche (articolo 16-bis del Tuir, lettera e), che la legge di Bilancio 2021 ha aggiunto al comma 2 dell’articolo 119. In questo caso, però, sarà indispensabile un adeguamento delle istruzioni alla comunicazione.

È chiaro, comunque, che i contribuenti interessati a eseguire interventi complessi dovranno comporre con cura il catalogo delle opere trainate, considerando che il 110% per i singoli interventi trainati sarà sempre più ricco del 65% sull’intervento globale. Di fatto, l’ecobonus ordinario sarà preferibile solo per la riqualificazione globale di edifici non residenziali (ad esempio, un piccolo capannone, su cui il 110% è off-limits).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©