Controlli e liti

Risarcimento, si tassano le somme per lucro cessante ma non quelle per il danno emergente

La Ctr Sardegna: le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi

di Ivan Cimmarusti

Risarcimento danni a tassazione variabile. C’è imposizione sulle somme percepite solo se queste siano «volte a reintegrare un danno concretatosi nella manca percezione di redditi (cosiddetto lucro cessante)», mentre non sono assoggettabili «quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (danno emergente)».

A queste conclusioni è giunta la Commissioni tributaria regionale della Sardegna, con la sentenza 235/1/2022.

La vicenda

La vicenda ruota attorno a un immobile di Cagliari che i tre proprietari avevano concesso in locazione al ministero dell’Interno dal 1987 al 1992. Una struttura affittata per essere adibita a sede del Compartimento e della sezione della polizia stradale.

Stando alla ricostruzione, i tre proprietari avevano mandato disdetta alla scadenza del contratto nel 1992 ma il «ministero dell’Interno continuava a occupare il bene». Finché a dicembre 2009 la Prefettura di Cagliata ha disposto la requisizione del bene per il tempo necessario all’ultimazione di lavori nella Caserma “Carlo Alberto” di Cagliari, desinata ad ospitare il suddetto Compartimento e la sezione della polizia stradale.

Seguiva un ricorso al Tar avverso il provvedimento di requisizione con richiesta di risarcimento danni di euro 30.000.000 in seguito ridotta ad 15.000.000 di euro ed in seguito oggetto di transazione fra le parti che prevedeva il pagamento ai proprietari della somma di 1.250.092,63 come indennità di occupazione e di 5.000.000 per maggior danno. Le somme venivano corrisposte nel 2012 e dichiarate da ciascuno dei tre comproprietari nel modello Unico 2013, per i redditi 2012, nel quadro RB (redditi di fabbricati) per la indennità di occupazione (euro 418.697,54 ciascuno) e nel quado RL (altri redditi) per il maggior danno (euro 1.666.667 ciascuno).

Il contenzioso di primo grado

I Contribuenti hanno presentato ricorso in primo grado avverso il silenzio rigetto, chiedendo il rimborso dell’imposta Irpef illegittimamente pagata per l’anno 2012. L’agenzia delle Entrate si è costituita in primo grado, con controdeduzioni, contestando il ricorso e concludendo per il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con la sentenza n. 736/16, ha rigettato i ricorsi e condannato ciascuno dei tre ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza di primo grado i tre contribuenti hanno proposto appello. Hanno chiesto di dichiarare spettante il rimborso delle somme indebitamente versate all’Erario da ciascun contribuente a titolo di Irpef, addizionali e contributi solidarietà per l’anno 2012, a fronte dei redditi erroneamente dichiarati nel quadro RL dei rispettivi modelli Unico 2013.

La decisione della Ctr

La Commissione regionale ha osservato che la recente sentenza della Cassazione Civile del 23 marzo 2021 n. 8031, sia pur in matria di redditi di lavoro dipendente, ha ribadito il consolidato orientamento in base al quale, come statuito dalla Cassazione 5108 del 2019, «in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (danno emergente)».

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