Riscossione, crediti inesigibili cancellati dopo cinque anni
Il Ddl delega fiscale interviene anche in materia di riscossione: estensione a 120 rate della durata massima dei piani di dilazione
Graduale estensione a 120 rate della durata massima dei piani di dilazione con l’agente della riscossione. Accelerazione delle procedure di recupero coattivo, anche attraverso l’ampliamento della sfera di utilizzazione dell’accertamento esecutivo e l’allungamento della efficacia del titolo esecutivo. Previsione di meccanismi automatici di discarico per inesigibilità, una volta trascorsi cinque anni senza l’avvenuto incasso del credito. E infine conferma della progressiva confluenza in agenzia delle Entrate di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questi i principali punti qualificanti del disegno di legge delega fiscale in materia di riscossione, appena arrivato all’esame del Parlamento.
Una delle maggiori criticità su cui si appunta l’attenzione della delega è la formazione del magazzino monstre di oltre un miliardo e cento milioni di euro di ruoli non riscossi. Dalla lettura dell’articolato governativo si desume che la ragione principale è rinvenuta nella gestione amministrativa dei discarichi per inesigibilità. Si tratta della procedura, prevista dalla legge, attraverso la quale l’agente della riscossione porta a conoscenza dell’ente creditore le partite non incassate, documentando l’attività svolta ai fini del recupero coattivo.
Per risparmiare tempo e risorse, si delineano dei procedimenti di discarico automatico, al decorso di 5 anni dalla trasmissione del carico all’agente della riscossione, evitando così processi di controllo analitici da parte degli enti creditori. Sempre con la medesima finalità, si prevede altresì in tale contesto che l’agente della riscossione risponda del proprio operato solo in caso di colpa grave o dolo.
Ma questo è solo un aspetto del problema, poiché occorre nel contempo garantire che il magazzino ruoli non si riformi nel tempo. E questo può accadere solo accelerando le procedure di recupero coattivo. A questo scopo, nel disegno di delega si prevede l’estensione dello strumento dell’accertamento esecutivo, attualmente applicato nei tributi erariali maggiori, ma da cui sono ancora escluse le imposte indirette sui trasferimenti.
Un altro elemento in questa direzione è la velocizzazione dei tempi di notifica delle cartelle che però, in ambito tributario, dovrebbero essere superate proprio dall’accertamento esecutivo. Si annuncia inoltre un ricorso più diffuso, con procedure per quanto possibile automatizzate, al pignoramento dei conti bancari.
Sotto il profilo della estensione della efficacia del titolo esecutivo, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 50 del Dpr 602/1973, decorso un anno dalla notifica della cartella o dell’accertamento esecutivo senza che siano state avviate le azioni di recupero coattivo, l’agente della riscossione, prima di procedere, deve notificare una intimazione di pagamento. Si annuncia pertanto un allungamento del suddetto termine di un anno, in modo da consentire l’attivazione dei pignoramenti anche oltre l’anno dalla notifica del titolo esecutivo.
Dal lato degli interventi a favore del contribuente, si segnala la previsione secondo cui si vuole giungere stabilmente alla fissazione della durata massima della rateazione a 120 rate mensili (10 anni). Si ricorda che attualmente il limite ordinario è stabilito in 72 rate mensili che possono giungere a 120 solo in presenza di precisi requisiti in punto di valore Isee o di indice di liquidità del contribuente.
Da ultimo, il disegno di legge conferma la tendenza ad una progressiva incorporazione di agenzia delle Entrate-Riscossione in agenzia delle Entrate. D’altro canto, segnali inequivoci in questo senso sono rappresentati dall’abolizione dell’aggio di riscossione, a partire dagli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2022. Ne deriva che il costo della riscossione coattiva è oggi interamente finanziato dal bilancio statale. Di conseguenza, vengono meno le ragioni che giustificano la dualità degli enti che si occupano della riscossione. Si aggiunga a ciò, il risparmio di tempi e risorse che potrebbero derivare dall’eliminazione delle duplicazioni organizzative, anche in termini di utilizzo delle banche dati disponibili.