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Riscossione, l’istanza di rateazione sospende i termini di prescrizione

Una norma contenuta nel decreto Ristori (Dl 137/2020) stabilisce gli effetti del piano di rientro: si applica dal 30 novembre 2020

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di Luigi Lovecchio

I termini di prescrizione dei tributi iniziano a decorrere solo dopo l’avvenuta notifica del provvedimento impositivo entro i termini decadenziali. L’istanza di rateazione con l’agente della riscossione non costituisce, di regola, riconoscimento di debito e dunque, in assenza di espressa previsione normativa, non è idonea a interrompere i termini di prescrizione.
L’applicazione della disciplina della prescrizione in materia tributaria genera molteplici dubbi, alimentati da una giurisprudenza di merito che, formatasi soprattutto in punto di tributi comunali, appare molto spesso non allineata ai pronunciamenti della Corte di cassazione.

Va in primo luogo ricordato che i termini decadenziali sono normalmente stabiliti per la fase di formazione del provvedimento impositivo, accertamento o cartella di pagamento. La funzione di tali termini, che dovrebbero essere più brevi di quelli prescrizionali, è quella di riequilibrare la posizione del contribuente nell’ambito di un rapporto in cui questi è in una posizione di soggezione rispetto all’ente impositore (Corte costituzionale, n. 280/2005). I termini decadenziali, peraltro, non possono essere interrotti all’infinito, come quelli prescrizionali, e dunque si prestano a svolgere un compito di garanzia nei riguardi della parte “debole” del rapporto d’imposta.

I termini prescrizionali, invece, riguardano la fase del recupero coattivo, in quanto, in astratto, maggiormente connotata da aspetti di carattere privatistico, nel cui contesto il creditore e il debitore dovrebbero agire su di un piano di parità sostanziale (anche se così in effetti non accade, nel campo tributario).

Ora, ai fini della decorrenza dei termini prescrizionali, occorre che il credito tributario sia certo, liquido ed esigibile, ma ciò si verifica solo dopo che il credito medesimo sia stato definitivamente accertato. Ne consegue che, come più volte affermato dalla Corte di cassazione (ex multis, n. 28315/2019), in linea di principio, non vi è mai la contestuale decorrenza dei termini prescrizionali e decadenziali, poiché le due scadenze operano in fasi diverse del rapporto d’imposta, l’una (quella decadenziale), nella fase dell’accertamento dell’obbligazione, l’altra (quella prescrizionale), nella fase della riscossione forzosa del credito oramai definito nel quantum.

Quanto alla determinazione del termine prescrizionale, giova rimarcare come, nei riguardi dei tributi erariali, la Suprema corte abbia anche in questo caso ripetutamente affermato l’applicazione del termine ordinario decennale (Cassazione 8120/2021), mentre con riferimento ai tributi comunali, l’orientamento dei giudici di vertice appare al momento fermo nel ritenere vigente il termine prescrizionale di cinque anni (Cassazione 27317/2019). In entrambi i casi, si ritiene che la decorrenza della prescrizione inizi dalla data in cui il provvedimento impositivo è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

In tutte le ipotesi in cui si controverta della riscossione di entrate accertate con sentenza passata in giudicato, invece, si applica sempre il termine prescrizionale decennale, atteso che in tale eventualità si riscuote la sentenza che va a sostituirsi rispetto al provvedimento originario (Cassazione 29534/2020).

Un altro tema topico in materia di prescrizione riguarda gli effetti dell’istanza di rateazione con l’agente della riscossione, presentata ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/1973. Sul punto, i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sono nel senso di ritenere che la domanda di dilazione non rappresenti atto di riconoscimento del debito e, in quanto tale, non è idoneo a interrompere i termini prescrizionali (Cassazione 14945/2018 e 12735/2020. Contra, Cassazione 16098/2018).

Si spiega così la modifica apportata al sopra citato articolo 19 dall’articolo 13-decies del Dl 137/2020, a mente della quale la presentazione dell’istanza di rateazione sospende i termini di decadenza e prescrizione fino all’eventuale rigetto della stessa ovvero fino all’intervenuta decadenza dal piano di rientro. La norma trova applicazione a decorrere dalle istanze presentate dal 30 novembre 2020. È evidente che, poiché il legislatore ha sentito l’esigenza di disporre espressamente la sospensione dei termini quale effetto legale della trasmissione della domanda di rateazione, il presupposto implicito è che quest’ultima non comporti in via naturale il riconoscimento del debito affidato all’agenzia delle Entrate-Riscossione.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24