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Riserva da rivalutazione solo civilistica tassata sui soci dopo la distribuzione

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria

di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl immobiliare intende rivalutare con valenza solo civilistica, ex articolo 110, decreto legge 104/2020, gli immobili posseduti. Nel caso di alienazione prima del 1° gennaio 2024 la plusvalenza “civilistica” deve essere tassata in capo alla società? E in quale misura la riserva generata può essere distribuita? Cosa cambia se l’alienazione avviene dopo il 1° gennaio 2024?
G. A. - Salerno

L’articolo 110 del decreto legge 104/2020 consente di effettuare la rivalutazione solamente civilistica senza versamento dell’imposta di rivalutazione pari al 3 per cento. In questo caso, i maggiori valori civilistici iscritti in bilancio non assumono valenza fiscale con la conseguenza che una eventuale cessione plusvalente del bene rivalutato avrà un diverso valore civilistico (più basso) rispetto a quello fiscale (più alto). Non rileva, in questo caso, il momento in cui avviene la cessione che potrebbe essere antecedente o successiva alla data del 1° gennaio 2024. Esemplificando: in presenza di un bene del valore contabile e fiscale di 60 rivalutato solo civilisticamente a 100 e di cessione a 110 si determina una plusvalenza civilistica di 10 (110 meno 100) mentre quella fiscale è pari a 50 (110 meno 60). La plusvalenza fiscale sarà pertanto imponibile in capo alla società e contabilmente comporta il rigiro delle imposte differite qualora siano state iscritte all’atto della contabilizzazione della rivalutazione. La riserva derivante dalla rivalutazione solo civilistica è un’ordinaria riserva di utili imponibile in capo ai soci all’atto della distribuzione ma non in capo alla società.
Al riguardo, si evidenzia che, per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 13 della legge 342/2000, richiamato dal comma 7, articolo 110 del Dl 104/2020, il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e «la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile». Inoltre, «in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del Codice civile».

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