Adempimenti

Risparmio energetico: lo sconto in fattura parte subito la comunicazione dal 16 ottobre

di Luca De Stefani

Via libera dal 16 ottobre 2019 al 28 febbraio 2020 alle comunicazioni all’agenzia delle Entrate dei trasferimenti, avvenuti dopo il 1° maggio 2019, dei crediti d’imposta ai fornitori dei lavori per il risparmio energetico qualificato e per le misure antisismiche, attraverso l’applicazione dello sconto sul corrispettivo dovuto di pari importo del credito trasferito (cioè senza alcuno sconto sul prezzo). Lo stabilisce il provvedimento attuativo 31 luglio 2019, n. 660057 dell’agenzia delle Entrate.

Per effettuare la comunicazione, il beneficiario originario del bonus o l’amministratore di condominio, per i lavori su parti comuni condominiali, devono inviare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (comunque, dopo il 16 ottobre), il modello Ccire allegato al provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372 o i modelli dei provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110 e 8 giugno 2017, prot. 108572, per le parti comuni. Per i lavori su singole unità immobiliari, il modello può essere presentato alle Entrate telematicamente dal proprio Entratel o Fisconline, spedito tramite Pec, o su carta ad uno degli uffici dell’agenzia delle Entrate.

L’opzione per lo sconto non riduce l’imponibile Iva della fattura che il fornitore deve emettere, ma dopo il totale fattura lo sconto deve essere espressamente indicato, in base all’articolo 10 del Dl 34/2019. Il bonifico parlante, conseguentemente, è solo sull’importo già scontato e su questo importo va calcolata la ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca.

Il bonifico parlante, peraltro, non è obbligatorio per il pagamento dell’acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese di costruzione o ristrutturazione, dopo la loro demolizione e ricostruzione, detraibili al 75% o all’85 per cento. Questo è condivisibile, considerando che non c’è l’obbligo di bonifico «parlante» neanche per la detrazione del 50% del 25% del prezzo di acquisto di unità facenti parte di interi fabbricati ristrutturati.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione alle Entrate, «in cinque quote annuali di pari importo». Quindi, non in dieci anni, come accade per tutte le altre «cessioni del credito», tranne per le misure antisismiche dell’articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013, e anche per quelle del comma 1-septies, per le quali la ripartizione è in cinque anni, come le originarie detrazioni.

Per la nuova tipologia di cessione del credito d’imposta generato dalla detrazione Irpef del 50% sugli interventi per il risparmio energetico «non qualificato», ad esempio, per gli impianti fotovoltaici o i condizionatori con pompa di calore, come per quella sull’acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese, mediante la demolizione e la ricostruzione, è stato chiarito che vanno seguite le regole e utilizzati i modelli del provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372 (e del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110, per il risparmio energetico «non qualificato» sulle parti comuni).

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