Finanza

Fondo perduto nei Comuni montani calamitati, finestra di 30 giorni per le domande

Nuova chance nella conversione del Dl 104. La risposta a interpello 449 precisa che si poteva richiedere entro il 13 agosto anche con la revoca della precedente istanza

Il contributo a fondo perduto per i comuni colpiti da eventi calamitosi poteva essere richiesto entro il 13 agosto anche in presenza di precedente revoca della domanda, ma il legislatore interviene in sede di conversione del Dl 104/2020 per riaprire il termine ma solo per i comuni montani.
L’agenzia delle Entrate ha esaminato la questione con la risposta 449 a seguito di una istanza di interpello relativamente all’annosa questione del contributo a fondo perduto per i soggetti aventi sede nei comuni coinvolti nello stato di emergenza ma che non risultavano nell’elenco contenuto nelle istruzioni al modello di domanda (articolo 25 del Dl 34/2020). Si tratta del contributo previsto in misura percentuale in presenza di ricavi non superiori a cinque milioni di euro, con una perdita di fatturato dei mesi di aprile superiore ad un terzo, con un importo minimo di mille euro elevato a due per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il caso era il seguente: un contribuente presentava istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del DL 34/2020 in quanto, domiciliato in un comune che già versava in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza Covid-19.
Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio era infatti destinato, senza necessità di dimostrare un calo del fatturato, ai contribuenti che avevano sede in un comune colpito da un evento calamitoso per il quale era stato dichiarato lo stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dell'emergenza Covid 19 (31 gennaio 2020).
Successivamente però, il contribuente aveva presentato istanza di rinuncia al contributo in quanto aveva riscontrato una discordanza tra la normativa comunale (che prevedeva lo stato di emergenza) e le istruzioni al modello per la richiesta del contributo (che non includeva il comune in cui aveva sede il contribuente tra quelli colpiti da eventi calamitosi).
Ritenendo che l'elenco contenuto nelle istruzioni al modello non fosse esaustivo, l'istante chiedeva se potesse inviare una nuova domanda (entro il termine di scadenza) ed ora l'Agenzia risponde affermativamente.
Si evidenzia che in sede di conversione del Decreto 104/2020, viene introdotta la riapertura dei termini per l'invio della domanda di contributo a fondo perduto per alcuni contribuenti.
In particolare, secondo l'emendamento approvato, possono presentare la domanda (sempre che non l'abbiano già fatto) i soggetti con sede o domicilio fiscale nel territorio di comuni montani, non inseriti nella lista indicativa contenuta nel modello di richiesta del contributo, interessati allo stato di emergenza.
Per “comuni montani” di intende quelli classificati come tali nell'elenco predisposto dall'Istat o ricompresi nella circolare n. 9 del 1993.
La domanda può essere presentata entro 30 giorni dal giorno di riattivazione della piattaforma che deve avvenire a cura dell'Agenzia delle Entrate entro 15 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Nonostante questi interventi non è risolto il dubbio della Emilia Romagna come da comunicazione della Direzione Regionale del 28 luglio.

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