Finanza

Ristori anche per i negozi di calzature nelle regioni in zona rossa

Il decreto Ristori-ter (Dl 154/2020) amplia l’elenco dei codici Ateco nell’allegato 2 del Ristori-bis

di Gabriele Ferlito

Il decreto Ristori-ter (Dl 154/2020, articolo 1) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 23 novembre apre le porte degli aiuti anche a chi esercita l’attività di «Commercio al dettaglio di calzature e accessori» (codice Ateco 47.72.10). Tali soggetti non erano inclusi nell’Allegato 2 del precedente decreto Ristori-bis (Dl 149/2020) e pertanto restavano fuori dalle agevolazioni introdotte per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse del Paese. Era chiaro che si trattava di una dimenticanza, dato che, in base all’allegato 23 del Dpcm 3 novembre 2020, le uniche attività di commercio al dettaglio di calzature che sono state autorizzate a rimanere aperte nelle zone rosse sono quelle dedicate ai bambini e ai neonati. Il paradosso, quindi, era che i negozi di calzature per adulti non solo hanno dovuto chiudere i battenti, ma non avevano nemmeno diritto ad accedere alle agevolazioni previste dalla legge.

Adesso il decreto Ristori-ter mette fine a questa evidente disparità di trattamento. E lo fa con l’articolo 1, comma 2, inserendo anche questo codice Ateco nell’elencazione contenuta al richiamato Allegato 2 del decreto Ristori-bis, confermando il “coefficiente settoriale” per il ristoro pari al 200 per cento.

La conseguenza pratica è che tali attività, se localizzate nelle zone rosse, avranno anzitutto accesso, in presenza degli ulteriori requisiti di legge, al contributo a fondo perduto. Chi aveva già ricevuto il primo contributo del decreto Rilancio (Dl 34/2020) riceverà le somme in automatico, mentre gli altri possono già da subito presentare l’istanza tramite il canale recentemente aperto dall’Agenzia sul proprio sito web (la procedura chiuderà il 15 gennaio 2021).

Non solo, perché l’inserimento nel predetto elenco consentirà a tali attività ubicate nelle zone rosse di fruire del credito di imposta del 60% sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e del 30% sui canoni di affitto di azienda (50% per le strutture turistico-ricettive), riproposto dall’articolo 4 del Dl 149/2020 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, in presenza di una contrazione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento.

E ancora, in forza dell’articolo 5 del Dl 149/2020, potranno godere della cancellazione della seconda rata Imu (che va versata entro il 16 dicembre 2020) in relazione agli immobili ed alle relative pertinenze, ubicati nelle zone rosse, in cui esercitano l’attività (deve pertanto esservi coincidenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività).

Troverà inoltre applicazione per i soggetti Isa, e indipendentemente da una diminuzione di fatturato, la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per l’anno 2020 (articolo 6 del Dl 149/2020).

Così come potrà applicarsi l’articolo 7 del decreto Ristori-bis, che prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti di ritenute e Iva: tali versamenti, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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