Ristrutturazione debiti con regole omogenee
L’Oic ha abrogato il principio contabile Oic 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio ed inserito alcune disposizioni in precedenza ivi contenute nell’Oic 19 relativo ai Debiti.
Le risposte al questionario che l’Oic ha pubblicato nel 2017 hanno evidenziato alcuni problemi legati all’applicazione dell’Oic 6, con riferimento all’asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione in un’operazione di ristrutturazione del debito, tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano. Infatti, queste ultime contabilizzano i costi in oggetto integralmente nell’esercizio in cui sono sostenuti, mentre gli utili derivanti dall’operazione di ristrutturazione del debito sono contabilizzati secondo un criterio di competenza.
L’Oic, per colmare tale asimmetria contabile, ha previsto che le società che non applicano il costo ammortizzato imputano i costi di transazione di un’operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell’esercizio in cui è ricevuto il beneficio. Pertanto, in caso di “riduzione del debito”, i costi di transazione sono imputati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.
Negli altri casi - per esempio, riduzione degli interessi, modifica della tempistica originaria dei pagamenti - i costi sono iscritti tra i risconti attivi se soddisfatti i criteri richiesti dal principio contabile Oic 18 Ratei e Risconti: l’iscrizione avviene nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito e addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito.
Dal punto di vista ragionieristico si tratta di “costi sospesi” iscrivibili nei Ratei e Risconti, come già previsto, per le imprese che non applicano il costo ammortizzato, con riferimento ai costi relativi a finanziamenti.
In conseguenza di quanto illustrato e dell’abrogazione dell’Oic 6, il principio contabile Oic 19, relativo ai debiti, è stato modificato e integrato con alcuni paragrafi e contiene ora il trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito. Sono stati modificati i paragrafi 73 e 85 e aggiunti i paragrafi 73A, 73B, 73C, 81A e l’Appendice A che è parte integrante del principio.
Importante è il paragrafo 81A dedicato all’informativa nella nota integrativa che deve descrivere:
- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall’impresa debitrice nel corso dell’esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà, nonchè una chiara ed esaustiva rappresentazione dell’esposizione debitoria dell’impresa, costituita dall’ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall’operazione di ristrutturazione. Inoltre, è opportuno fornire informazioni sull’ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;
- le caratteristiche principali dell’operazione di ristrutturazione del debito;
- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall’operazione su posizione finanziaria netta, capitale e reddito dell’impresa.
Infine l’Oic 19 contiene un chiarimento relativo alla classificazione di un debito commerciale scaduto che, a seguito di rinegoziazione, diventa a lungo termine.
Il nuovo paragrafo 21A chiarisce che la classificazione dei debiti deve essere effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.