Ristrutturazioni, la comunicazione in ritardo all’Asl può essere sanata
La risposta è positiva. La sanatoria si applica anche nel caso di specie. Sul punto non esiste un chiaro pronunciamento da parte dell’Agenzia delle entrate ma si ritiene che in presenza di tutti i requisiti la sanatoria sia ammissibile anche nel caso di specie. L’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, convertito il legge 44/2012, stabilisce, infatti, che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile; versi contestualmente la sanzione minima pari a 250 euro, di cui all’articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione); la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. La comunicazione alla Asl è proprio uno degli adempimenti cui è subordinati l’agevolazione fiscale e, pertanto, la sanatoria ai soli fini fiscali per l’accesso alla detrazione si ritiene possibile anche nel caso di specie. Il codice tributo per il versamento della sanzione con l’F24 è «8115» (si veda la risoluzione 46/E del 2012).
Vai al sito de «L’esperto risponde» per inviare un quesito
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5