Imposte

Ritardati pagamenti, interessi di mora all’8%

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di Luca De Stefani

È rimasta all’8% anche per il secondo semestre 2017 la percentuale degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti, che dal 14 giugno 2017 si applica anche a tutti i lavoratori autonomi non iscritti in albi e ruoli. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, infatti, il comunicato del Mef che ha confermato il tasso di riferimento dello 0%, al quale vanno aumentati 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi, nel periodo che va dal primo luglio 2017 al 31 dicembre 2017, in base alla normativa europea, disciplinata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il tasso annuale, al netto dell’8%, era dello 0,05% fino al 30 giugno 2016, ed è stato ridotto allo 0% dal primo luglio 2016, cioè da quando è stata recepita la riduzione dallo 0,05% allo 0% del tasso di rifinanziamento della Bce (main refinancing operations), decisa il 16 marzo 2016.
Altre implicazioni
La suddetta misura del tasso degli interessi di mora si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002 tra imprese (lavoratori autonomi compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, in base al decreto legislativo n. 231/2002 (modificato dal decreto legislativo n. 192/2012). Si applica anche ai contratti di subfornitura (articolo 3, legge 18 giugno 1998, n. 192), ai contratti di trasporto di merci su strada (articolo 83-bis, commi da 12 a 13-bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) e alle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari con consegna nel territorio italiano (tranne quelle concluse con il consumatore finale o fra imprenditori agricoli, i conferimenti dei soci o dei produttori alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori o i conferimenti di prodotti ittici). In quest’ultimo caso, la maggiorazione non è di 8 punti, ma di 12 punti, quindi, il tasso annuale è del 12% dal primo luglio 2016 (era del 12,05% dal 4 luglio 2015 fino al 30 giugno 2016). Per queste cessioni di prodotti agricoli e alimentari, il pagamento scatta dopo 60 giorni (30 per le merci deteriorabili) dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (articolo 62, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1).
Prodotti alcolici
La normativa europea del decreto legislativo n. 231/2002 non si applica, invece, per i ritardati pagamenti sulle cessioni di prodotti alcolici (birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcol etilico), a “soggetti autorizzati ad immetterli in consumo” (articolo 22, comma 1, legge 18 febbraio 1999, n. 28), dove dal 16 marzo 2016 la percentuale da utilizzare è scesa dal 5,05% al 5% (”tasso ufficiale di sconto”, oggi di riferimento Bce, che dal 16 marzo 2016 è sceso dallo 0,05% allo 0%, maggiorato di 5 punti percentuali). In questi casi, i “corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni” e in «caso di mancato rispetto del termine di pagamento», gli interessi scattano «senza bisogno di costituzione in mora» (articolo 22, legge 18 febbraio 1999, n. 28).
Subfornitura
Per la subfornitura, la scadenza del pagamento si ha al sessantesimo giorno «dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione», mentre nel settore del trasporti si ha al sessantesimo giorno «dalla data di emissione della fattura da parte del creditore».

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