Ritenute appalti, calcolo semplificato anche per l’Iva di gruppo
Per la soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale si considera anche l’imposta teorica assolta dalla controllante
Per calcolare la soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale, che esonera dagli adempimenti previsti dalla responsabilità appalti, possono essere considerati anche gli ammontari dell’imposta teorica sul reddito trasferita ai soci in regime di trasparenza fiscale e quello dell’Iva teorica liquidata dalla controllata, ma assolta dalla controllante in caso di liquidazione di gruppo: questa l’assoluta novità inserita nella risoluzione 53/E pubblicata ieri.
La disciplina sulla responsabilità negli appalti impone all’impresa committente la realizzazione di una serie di controlli, prima di procedere al pagamento dell’opera o del servizio ricevuto, circa la corretta effettuazione ed il versamento a cura di imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato per il personale impiegato nell’appalto.
La disapplicazione di questa disciplina, e quindi l’esonero dal realizzare le attività di controllo, può aversi quando al committente viene comunicata, allegando la certificazione Durf rilasciata dall’agenzia delle Entrate, la sussistenza di alcuni requisiti: l’essere in attività da almeno tre anni, la regolarità degli obblighi dichiarativi, oltre all’esecuzione, nel corso dell’ultimo triennio, di versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate.
Mentre con la risposta al question time n. 5-03727 del 4 marzo 2020, il ministero dell’Economia aveva ricompreso nella soglia anche le operazioni a split payment e a reverse charge, ora espressamente indicate dalla stessa agenzia delle Entrate, quest’ultima con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 si era espressa solamente in relazione al regime del consolidato fiscale, ritenendo concorrente ai fini del calcolo la relativa imposta teorica corrispondente al reddito complessivo attribuito al consolidato stesso.
Il ragionamento logico-giuridico seguito dall’agenzia delle Entrate aveva infatti finito per valorizzare tale imposta teorica, sul presupposto che il debito tributario matura, autonomamente, in capo a ciascuna società aderente, che provvede alla liquidazione della relativa imposta, sebbene l’assolvimento dello stesso debito avvenga a cura della consolidante, del socio o dell’ente controllante in ragione dei rapporti di partecipazione e controllo esistenti.
Ebbene il medesimo percorso è stato seguito con riguardo alle differenti fattispecie della trasparenza fiscale e della liquidazione Iva di gruppo. Nel dettaglio, ai fini del calcolo della soglia del 10%, tra i versamenti in conto fiscale può essere considerata anche l’imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio che provvede poi al pagamento dell’imposta, indipendentemente dall’effettiva percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili in base al regime di trasparenza fiscale.
Analogamente, nel calcolo può essere ricompresa anche l’imposta teorica sul valore aggiunto, che risulta dalla liquidazione periodica della società controllata ma viene assolta dall’ente controllante nell’ipotesi di liquidazione Iva di gruppo.







