Adempimenti

Ritenute appalti, prime aperture delle Entrate sull’Iva teorica da split payment e reverse charge

Dopo la risposta a un question time di marzo in Emilia-Romagna l’Agenzia ha accettato di rivedere i calcoli dei requisiti

di Giorgio Gavelli

Primi riscontri positivi da parte dell’agenzia delle Entrate in merito alla soluzione del problema, sollevato dalle imprese operanti in reverese charge e split payment (si veda l’articolo su Nt+ Fisco), con riferimento al rilascio del Durf, il certificato di regolarità fiscale richiesto dall’articolo 17-bis, comma 5, del Dl n. 241/1997 per rendere più agevoli i pagamenti dei corrispettivi dovuti dai committenti alle imprese appaltatrici, subappaltatrici ed affidatarie.

La disposizione (introdotta dall’articolo 4 del Dl n. 124/2019) prevede che, a decorrere dal 2020, in caso di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, realizzati tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o di rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, scatti una particolare forma di vigilanza del committente (e dell’appaltatore) sugli adempimenti di versamento delle ritenute di lavoro dipendente ed assimilato da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori.

Per evitare al committente gli onerosi (se non altro in termini di tempo) controlli documentali previsti dai primi due commi dell’articolo 17-bis, con possibilità di far scattare la sospensione dei pagamenti e le sanzioni, le imprese esecutrici possono presentare una certificazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate, che attesta il possesso di una serie di requisiti di regolarità fiscale.

Il certificato è fondamentale per queste imprese non solo per sollevare il committente (compreso, secondo la risposta ad interpello 313, l’ente pubblico nello svolgimento dell’attività commerciale) dalle stringenti verifiche di legge, ma anche per evitare il blocco alle compensazioni delle ritenute di cantiere e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsto, rispettivamente, dai commi 1 e 8 della disposizione.

I requisiti necessari per ottenere il Durf (da verificare con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente alla richiesta all’agenzia) sono questi: risultare in attività da almeno tre anni; essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o di rateizzazione.

Come emerge dall’interrogazione parlamentare n. 5-03727 del 4 marzo scorso, in Commissione Finanze della Camera, il primo requisito è difficilmente raggiungibile dalle imprese soggette al meccanismo dello split payment (dove l’Iva è versata dallo Stato direttamente dal committente) o del reverse cahrge, in cui l’Iva non viene né incassata né versata ma solo liquidata a credito e a debito.

Nella risposta all’interpellanza, il sottosegretario del Mef aveva ipotizzato alcune modifiche al meccanismo, in modo che l’Iva da split o reverse, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall’impresa appaltatrice, fosse conteggiato quale «Iva teorica» nella soglia dei versamenti. Tuttavia, fino ad oggi ciò non era avvenuto.

Nei giorni scorsi, però, in Emilia-Romagna, l’Agenzia ha accettato di rivedere i calcoli dei requisiti prendendo in considerazione i dati (certificati dalla società sulla base degli importi emergenti dagli appositi righi delle dichiarazioni Iva del triennio precedente) dell’Iva teorica, ricollegabile alle operazioni in split payment e in reverse charge.

In questo modo, il paletto del 10% è stato ampiamente superato e il Durf è stato rilasciato positivamente.

Ottima notizia, dunque, per appaltatori e subappaltatori, che sarà ancora migliore quando:

•le procedure permetteranno all’agenzia di calcolare in automatico il rapporto in queste situazioni, sulla base dei dati ricavabili dalle dichiarazioni presentate;

•consorzi e società consortili – appositamente creati per partecipare ai bandi di gara con affidamento dei lavori acquisiti ai propri soci – saranno ammesse a considerare «per trasparenza» i dati dichiarati dalle imprese associate (si veda anche Assonime, Circolare n. 9/2020).

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