Adempimenti

Ritenute appalti, svolta delle Entrate: Iva teorica da split payment e reverse charge nel calcolo del 10% per il Durf

La risoluzione 53/E ammette nel computo per il rilascio le imposte versate da soci di società in trasparenza e l’Iva di gruppo

di Marco Magrini e Benedetto Santcroce

L’Iva teorica relativa alle operazioni fatturate in regime split payment e reverse charge, nonché l’Iva assolta dalla società controllante in luogo della controllata, in presenza di liquidazione Iva di gruppo, possono essere computate dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, fra i versamenti per il calcolo della soglia del 10% dei ricavi e compensi al fine di ottenere il Durf per i contratti labour intensive, anche se non risultanti dal loro conto fiscale. Non solo, anche l’imposta teorica sul reddito della società imputata per trasparenza ai soci in base all’opzione, può essere considerata nel medesimo computo.

Totale apertura da parte dell’agenzia delle Entrate con la risoluzione 53/E del 22 settembre 2020 alle istanze delle imprese che operano nell’ambito dei contratti di cui all’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 e che possono trovarsi nella necessità di richiedere il Durf come previsto dal comma 5 della norma in questione.

Una diversa conclusione sarebbe risultata ingiustamente penalizzante per i soggetti che non operano i versamenti, ma producono le operazioni che determinano, anche se da parte di soggetti diversi, il gettito a favore dell’erario la cui sussistenza e grandezza è alla base dell’ottenimento del certificato.

Infatti lo spostamento dell’onere del versamento può derivare dalla presenza di disposizioni antifrode di deroga all’ordinario regime di funzionamento dell’Iva:
Nl’Iva relativa alle operazioni in regime split payment (articolo 17-ter del Dpr 633/1972) viene riportata in fattura, ma non viene versata dal soggetto emittente dal momento che la scissione dei pagamenti obbliga al versamento il cessionario (pubbliche amministrazioni o assimilati);
Nle sole cessioni soggette al regime dell’inversione contabile (articolo 17, commi 5 e 6, del Dpr 633/1972) obbligano al versamento il debitore dell’imposta.

Allo stesso modo la presenza di speciali regimi può determinare analogo effetto: i regimi della liquidazione Iva di gruppo e della trasparenza fiscale prevedono, rispettivamente, che il debito tributario maturi, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il pagamento dell’imposta relativo viene effettuato da un altro soggetto subordinato al primo, cioè la società consolidante o controllante, il socio della società trasparente, in ragione del rapporto di controllo o partecipazione.

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