Adempimenti

Ritenute, contributi e premi assicurativi, ecco chi rientra nella sospensione dei versamenti

L’elenco si allunga dopo la risoluzione 14/E, che chiarisce come la lista non sia esaustiva

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Le proroghe per il coronavirus, che spettano alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, spettano anche ai magazzini di custodia e deposito per conto terzi, alle altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua, agli intermediari dei trasporti, ai contribuenti che eseguono servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci, nonché ad altri contribuenti che sono indicati dall’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 14/E del 21 marzo 2020, che fa seguito alla precedente 12/E del 18 marzo 2020.

Al riguardo, l’agenzia delle Entrate precisa che l’elenco dei codici Ateco, cioè delle attività economiche che beneficiano delle proroghe, riportato nella risoluzione 12/E, così come nella nuova risoluzione, ha valore indicativo e non esaustivo.

Per una completa individuazione dei contribuenti beneficiari dei differimenti, occorre fare riferimento alle attività descritte nell’articolo 8, comma 1, del Dl 9/2020, e all’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q) del Dl 18/2020.

Questi contribuenti beneficiano della sospensione dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Si noti che la sospensione in materia di ritenute, riguarda, esclusivamente, i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Perciò, non beneficiano della sospensione i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi diversi o su altri redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Per tutti questi soggetti è stata inoltre disposta la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, quali il saldo Iva 2019 e il versamento relativo al mese di febbraio, i cui termini di pagamento sono scaduti lunedì 16 marzo 2020.


I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.

La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

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