Adempimenti

Ritenute e contributi dei dipendenti enti locali, versamenti sospesi fino al 30 aprile

Le Faq del Mef confermano la chance del rinvio per impiegati in attività come musei, nidi, scuole e trasporti

di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

Le amministrazioni locali rientrano nella sospensione, dal 2 marzo al 30 aprile, del versamento delle ritenute e contributi sociali, per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività quali, ad esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, trasporti municipali o regionali, eccetera.

È esplicita la risposta pubblicata nelle Faq del Mef che consente agli enti pubblici, locali e non, che svolgono le attività elencate nell’articolo 61, comma 2, del Dl 18/2020, di rinviare il pagamento di ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria al 31 maggio, senza sanzioni e interessi, o con un massimo di cinque rate mensili a partire da maggio.

Il chiarimento si applica anche all'Iva con scadenza marzo 2020 e apre all'interpretazione per cui in presenza delle attività - lettere dalla a) alla q) del comma 2 dell'articolo 61 del Dl 18/2020 - svolte dagli enti, si prescinde dal fatto che siano o meno commerciali (rilevanti Iva per gli enti locali). In sostanza il semplice svolgimento di queste attività consente la sospensione dei versamenti anche se limitatamente al personale, dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973), che vi è impegnato.

La sospensione non è semplice a livello operativo e costringe gli enti interessati alla separazione dei versamenti di ritenute e contributi riferiti al personale impegnato o meno nelle attività. Ad esempio un comune che gestisce un museo, una biblioteca, un teatro ed eroga servizi assistenziali non residenziali se vuole rinviare il versamento per il personale impiegato in queste attività dovrà separare l’ammontare delle ritenute e dei contributi dal resto del personale impegnato negli altri servizi istituzionali (anagrafe, ragioneria, polizia municipale, eccetera). Una semplificazione sussiste per gli enti (locali e non) che svolgono queste attività attraverso organismi separati, quali ad esempio le istituzioni, o addirittura soggetti giuridicamente distinti, quali ad esempio fondazioni, costituite allo scopo. In questi casi la gestione degli adempimenti periodici è separata all’origine.

La portata del chiarimento va oltre le pubbliche amministrazioni, locali o meno, e si applica secondo lo stesso schema anche agli enti privati, salvo il caso delle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che sono destinatarie della sospensione a livello soggettivo. Infatti il principio della non rilevanza dell’afferenza dell’attività alla sfera commerciale o istituzionale, che si ricava dalla risposta della Faq, consente di meglio interpretare l’elencazione esemplificativa dei codici Ateco delle attività nelle risoluzioni 12/E e 14/E dell’Agenzia come non identificativi delle stesse, ma non della loro esclusiva rilevanza commerciale.

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