Controlli e liti

Ritenute estere, la fattura e i pagamenti ricevuti «blindano» la detrazione

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di Roberto Bianchi

È possibile portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi gli importi trattenuti dal sostituto d’imposta straniero tenendo in debita considerazione i vincoli sanciti dall’articolo 165 del Tuir. Per comprovare la pertinenza della detrazione, il soggetto è chiamato a esibire, in ipotesi di verifica, la fattura e i relativi pagamenti dai quali sia possibile riscontrare la ritenuta fiscale subita. È quanto ha affermato dalla Ctp Milano nella sentenza 3540/11/2017 . La vertenza nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa per violazione dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, con la quale l’Ufficio ha contestato la detrazione fiscale di una ritenuta a titolo di imposta subita da una società italiana al di fuori dei confini nazionali. Dalla sentenza in esame si evidenzia tuttavia che l’ente ha regolarmente emesso una fattura nei confronti di una società tedesca afferente alla partecipazione di un noto cantante a un evento in Germania e che l’ente teutonico ha corrisposto il saldo della fattura, per il tramite di un bonifico bancario, operando una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

In conseguenza alla verifica effettuata dall’amministrazione finanziaria, la società italiana ha esibito la fattura, la copia della documentazione bancaria attestante l’incasso dell’importo - inferiore rispetto a quello fatturato a causa dell’applicazione della cedolare secca - e infine una certificazione tributaria, emessa dalla società tedesca, attestante il versamento delle imposte trattenute. Tuttavia, a parere dell’Ufficio, la dimostrazione della corresponsione dei tributi a titolo «definitivo» al di fuori dei confini nazionali risultava carente rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 165 del Tuir, dalla cui lettura si evince che «se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione». La Ctp Milano ha però accolto il ricorso del contribuente, dichiarando la nullità della relativa cartella di pagamento, reputando esaustiva la documentazione prodotta dalla società ricorrente. Il collegio giudicante ha concluso affermando che nessuna incombenza aggiuntiva doveva essere attribuita alla ricorrente, non essendo tenuta a procurarsi dall’autorità tributaria tedesca le ricevute di versamento degli importi trattenuti dalla società teutonica che ha operato la ritenuta.

Le imposte corrisposte all’estero, la cui disciplina interna è collocata all’interno dell’articolo 165 del Tuir, sono scomputabili qualora versate al di fuori dei confini nazionali a titolo definitivo. La circolare dell’agenzia delle Entrate 50/E/2002 ha sostenuto che devono considerarsi definitive le imposte versate all’estero divenute «non ripetibili» e pertanto non suscettibili di modificazione a favore del contribuente, con la conseguenza che non potranno essere recuperate le imposte estere corrisposte in via provvisoria. L’articolo 165, comma 4, del Tuir dispone che la detrazione deve verificarsi nella dichiarazione afferente al periodo d’imposta in cui ricade il reddito al quale si riferisce il tributo medesimo a condizione che il pagamento, a titolo definitivo, avvenga antecedentemente all’invio della dichiarazione.

Per ciò che concerne l’aspetto probatorio la circolare 9/E/2015 prevede la necessità di conservare, ai fini della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta estera a titolo definitivo, una copia della dichiarazione dei redditi depositata nella nazione straniera (fatti salvi i casi in cui la tassazione estera sia avvenuta mediante l’applicazione di ritenute a titolo d’imposta), la ricevuta del versamento del tributo e l’eventuale certificazione rilasciata dalla controparte forestiera. Tuttavia, qualora il prelievo assolto all’estero si rivelasse superiore a quello previsto dalla Convenzione avverso le doppie imposizioni, risulterà scomputabile esclusivamente la ritenuta convenzionale e pertanto il contribuente dovrà presentare nel paese straniero una richiesta di rimborso per recuperare il correlato esubero.

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