Adempimenti

Ritenute su redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, tutti i casi in cui si deve già versare

Il vademecum delle Entrate spiega la portata e l’applicazione della sospensione dei versamenti

immagine non disponibile

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Il Fisco spiega le misure fiscali e indica il nuovo calendario delle scadenze prorogate o sospese a seguito del Dl 18/2020, che ha previsto interventi a favore di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Covid 19, detto coronavirus. L’agenzia delle Entrate ha realizzato un vademecum in 14 schede nelle quali sono illustrate le misure del cosiddetto decreto «Cura Italia».

L’ultima scheda è rivolta ai contribuenti per i quali sono previste sospensioni dei pagamenti, ma che rinunciano alla sospensione. Questi contribuenti potranno comunicare al ministero dell’economia e delle finanze la loro rinuncia alla sospensione, eseguendo i pagamenti nei termini ordinariamente previsti.

La prima scheda riguarda le imprese maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus, e cioè le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti specificamente individuati dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 12/E/2020. Per questi soggetti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, esclusivamente, i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Sono anche sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Con l’eccezione della mini -proroga generalizzata dei versamenti, dal 16 marzo al 20 marzo 2020, non beneficiano della sospensione i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi diversi o su altri redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati. I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese, dal 2 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

La seconda scheda riguarda gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; all’Iva; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.

Nella quarta scheda è illustrata la sospensione degli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. In altre schede sono illustrate:
•le sospensioni per i contribuenti delle cosiddette zone rosse (scheda n. 3);
•le regole per i contribuenti che possono chiedere di non effettuare le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (scheda n. 5);
•la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori (scheda n. 6);
•il premio spettante ai lavoratori dipendenti (scheda n. 7);
•il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti (scheda n. 8);
•il credito d’imposta per botteghe e negozi, spettante nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 (scheda n. 9);
•le detrazioni o deduzioni delle erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza coronavirus (schede n. 10 e n. 11);
•la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (scheda n. 12);
•il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate della rottamazione ter, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, e della rata del saldo e stralcio, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020 (scheda n. 13).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©