Contabilità

Rivalutazione anche nel bilancio 2021 ma solo con effetti civilistici

Gli emendamenti approvati al Dl Sostegni estendono la chance a livello temporale chiudendo però l’opportunità del riconoscimento del maggior valore ai fini Ires e Irap

di Gianluca Dan

Estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione civilistica dei beni e delle partecipazioni nel bilancio 2021. Sì alla rivalutazione gratuita del settore alberghiero/termale anche alle immobiliari che locano le strutture alberghiere. Sono gli effetti di due emendamenti al decreto Sostegni (Dl 41/2021) approvati dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

La formulazione attuale

L’attuale formulazione dell’articolo 110 del Dl 104/2020 consente di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo (bilancio 2020) mentre le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono anticipare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2019/2020), qualora sia approvato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 104/2020 - Legge 13 ottobre 2020 n. 126 - e pertanto successivamente al 14 ottobre 2020 all’ulteriore condizione che i beni e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente (esercizio 2018/2019).La rivalutazione generalizzata può essere effettuata anche ai soli fini civilistici ovvero senza dover assolvere alcuna imposta sostitutiva. Vero è che l’attuale misura dell’imposta sostitutiva è talmente bassa che nella maggior parte dei casi le imprese daranno riconoscimento fiscale ai maggiori valori.

Basti pensare che a fronte di un maggior valore di 100mila euro l’imposta sostitutiva è pari a 3mila euro con la possibilità di rateizzare l’ammontare dovuto in tre rate annuali senza interessi. Il risparmio fiscale è pertanto evidente ed è pari al 27,9% del maggior valore. In molti casi già nell’esercizio 2021, in quanto il maggior valore fiscale ai fini dell’ammortamento decorre dall’esercizio successivo a quello di riferimento della rivalutazione, potrei raggiungere il break-even: un bene rivalutato per 100mila euro con coefficiente di ammortamento del 12% consente di dedurre 12mila euro di maggiori ammortamenti nel 2021 con un risparmio fiscale, in termini di Ires e Irap, di 3.348 euro.

Estensione rivalutazione civilistica al 2021

Il primo dei due emendamenti approvati interviene sulla tempistica della rivalutazione generalizzata stabilendo che potrà essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2 dell’articolo 110 del Dl 104/2020. Pertanto anche nel bilancio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare o nel bilancio 2021/2022 per i soggetti a cavallo d’anno (o 2020/2021 per chi ha anticipato la rivalutazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 110).

Lo stesso emendamento limita però la rivalutazione ai soli beni non rivalutati nel bilancio precedente (bilancio in corso al 31 dicembre 2019 o bilancio 2019/2020) e «senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali». In altri termini la futura rivalutazione potrà essere solo civilistica essendo inibita l’opportunità del riconoscimento del maggior valore ai fini Ires e Irap.

Settore alberghiero

L’altro emendamento approvato (rubricato «Norma di interpretazione autentica dell’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020») chiarisce che le disposizioni riguardanti la rivalutazione gratuita del settore alberghiero/termale devono essere interpretate nel senso che la normativa di favore, in quanto gratuita, si applica, alle medesime condizioni, anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d’azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale e anche agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la cui destinazione si deduce dai titoli edilizi.

Viene così dissipato il dubbio degli operatori in merito alla possibilità di rivalutare gli immobili detenuti dalle imprese proprietarie dei soli “muri” concessi in locazione a soggetti operanti nel settore alberghiero o termale.

Inoltre viene chiarito che in caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente in base all’articolo 102, comma 8, Tuir.

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