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Rivalutazione beni d’impresa nel bilancio 2021 pagando la sostitutiva entro il 30 giugno

L’operazione ha un costo del 12% per i beni ammortizzabili, ridotto al 10%, per quelli non ammortizzabili e deve essere effettuata per categorie omogenee

di Gianluca Dan

La domanda

La rivalutazione ordinaria dei beni di impresa di cui all’articolo 12-ter del decreto legge 23/2020 è ancora possibile nel bilancio 2021 con pagamento dell’imposta sostitutiva pari al 12% entro il 30 giugno 2022? Inoltre, gli effetti fiscali ai fini della plusvalenza/minusvalenza sono riconosciuti a partire dall’anno 2025 in caso di rivalutazione nel bilancio 2021 (quarto anno successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita)?
A.L. – Pisa

La risposta è affermativa. L’articolo 12-ter del decreto legge 23/2020 ha previsto che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 quindi nei bilanci 2020, 2021 e 2022 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare. Si ricorda che tale rivalutazione ha un costo del 12% per i beni ammortizzabili, ridotto al 10%, per quelli non ammortizzabili e deve essere effettuata per categorie omogenee. Il maggior valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione è riconosciuto fiscalmente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (per la rivalutazione eseguita nel bilancio 2021 a partire dal 2024) mentre ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze il riconoscimento fiscale decorre a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (a partire dal 2025 se la rivalutazione è stata eseguita nel bilancio 2021).

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