Rivalutazione dei beni d’impresa più leggera per le imprese Oic
Il disegno di legge di Bilancio ripropone, per le imprese Oic adopter che non utilizzano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa con regole sostanzialmente immutate rispetto a quelle precedenti, tuttavia con abbassamento delle imposte sostitutive al 10 e 12 per cento.
La rivalutazione, da effettuare nel bilancio 2019, riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, contabilizzati tra le rimanenze.
La possibilità di rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e illustrata nella nota integrativa.
È possibile affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo di rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva del 10% (immutata), mentre l’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti ai beni è del 12% per quelli ammortizzabili e del 10% per i non ammortizzabili con versamento in unica rata unitamente alle altre imposte sui redditi e all’Irap.
Le ultime due aliquote in precedenza erano del 16 e del 12% , così potrebbe essere vantaggiosa l’aliquota del 12% riferita ai beni ammortizzabili nel confronto con le aliquote ordinarie.
Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2019 (dal 2022), mentre per cessioni/assegnazioni/destinazioni estranee all’esercizio dell’impresa/autoconsumo in data anteriore al quarto periodo si fa riferimento ai valori ante rivalutazione.
Il differimento comporta la rilevazione delle imposte differite attive (anticipate) in presenza dei presupposti di cui all’Oic 25 che riguarderanno gli esercizi 2020 e 2021, ma non l’esercizio 2019 nel quale anche gli ammortamenti iscritti in bilancio non tengono conto della rivalutazione perché operazione che si effettua dopo il calcolo degli ammortamenti: pertanto, l’ammortamento dei maggiori valori inizia dall’esercizio 2020.
Invece, alla data in cui è effettuata la rivalutazione non sorge alcuna differenza temporanea, essendo il valore contabile pari al valore fiscale, con l’effetto che non si contabilizzano imposte differite passive.
Per le regole contabili, il riferimento è il documento interpretativo 5 dell’Oic nel quale è precisato che le partecipazioni rivalutabili, di controllo e di collegamento, sono soltanto quelle immobilizzate come previsto dalla legge 342/2000.
Sono esclusi i beni utilizzati in base a contratti di leasing che possono essere rivalutati solo se già riscattati, perché soltanto in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.
Per individuare il valore massimo della rivalutazione si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea applicando, per esigenze di omogeneità valutativa, un unico criterio all’interno della medesima categoria.
Per i beni materiali e immateriali possono essere adottate le tre solite modalità che prevedono la rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo di ammortamento; del solo costo storico; e la riduzione del fondo ammortamento.
In via generale, la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale o immateriale non comporta la modifica della vita utile: resta ferma la necessità, ai sensi dei principi contabili Oic 16 e Oic 24, di aggiornare la stima della vita utile nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle originarie condizioni di stima.