Contabilità

Rivalutazione beni d’impresa, i principi Oic guidano le scelte

Se alla rivalutazione segue una nuova stima della vita utile, è possibile prolungare il periodo di ammortamento

di Giorgio Gavelli

Le varie forme di rivalutazione dei beni d’impresa hanno aspetti (modalità di effettuazione, periodo di ammortamento, fiscalità latente) su cui pare opportuno riprendere quanto riportato dai documenti Oic. Circa le modalità di effettuazione e il periodo di ammortamento, il documento interpretativo 5 (aprile 2019) ricorda che sono possibili tre metodologie: rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento; rivalutazione del solo costo storico (valore lordo); riduzione del fondo ammortamento. Secondo la circolare 13/E/2014 sono accettati anche metodi “misti”. In base al documento Oic 16, la rivalutazione non modifica la stimata residua vita utile del bene; l’ammortamento dell’immobilizzazione rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua. Il che comporterebbe – per alcuni dei metodi indicati – un incremento delle aliquote di ammortamento, spesso al di sopra di quelle deducibili.

Laddove la rivalutazione si accompagni a una nuova stima della vita utile, è possibile il prolungamento del periodo di ammortamento con conseguente riduzione delle aliquote. Il tutto da motivare in nota integrativa.

Rivalutazione solo civilistica

Il documento interpretativo Oic 5 non tratta della rivalutazione solo civilistica, per cui occorre retrocedere sino al documento interpretativo 3 (marzo 2009) o, comunque, far riferimento al principio Oic 25. In questa ipotesi si genera una differenza temporanea tra maggiori valori civilistici e minori valori fiscali che è all’origine della rilevazione di imposte differite.

Alla data della rivalutazione, la società iscrive (alla voce B.2 del passivo patrimoniale) le imposte differite, Ires e Irap, a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in corrispondenza dei vari reversal (ammortamenti, cessione del bene, successiva riduzione per perdita di valore).

Rivalutazione fiscale onerosa

Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, tramite pagamento dell’imposta sostitutiva, non sorge alcuna differenza temporanea. Successivamente alla rilevazione iniziale, la società iscrive le imposte anticipate (in presenza delle condizioni di recuperabilità prescritte dall’Oic 25) se si è in presenza di differenze temporanee. La rivalutazione, prevista dall’articolo 110 del Dl Agosto, tuttavia, prevede un disallineamento – peraltro temporaneo, sino alla fine del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio l’operazione è eseguita – rilevante solo per gli atti a titolo oneroso o di autoconsumo, per cui lo scenario cambia.

Ad avviso di chi scrive, in questo caso, l’iscrizione delle imposte anticipate dipende dalla possibilità che il bene venga ceduto prima che assuma l’effetto fiscale. Siccome è difficile pensare che, ipotizzando una cessione entro il 2023, l’impresa opti per la rivalutazione con effetto fiscale, l’iscrizione della fiscalità differita non pare caso concretamente verificabile.

Per quanto attiene alla fiscalità delle riserve in sospensione d’imposta , il documento Oic 25 afferma che la differenza temporanea imponibile richiederebbe l’iscrizione delle differite, che possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuzione ai soci, anche in relazione alla composizione del restante patrimonio netto della società.

Rivalutazione fiscale gratuita

È una ipotesi non trattata (per ora) dai documenti Oic. Il disallineamento civilistico/fiscale per terme e alberghi ricalca quello della rivalutazione onerosa (solo per plus/minusvalenze, in caso di cessione anticipata rispetto alla rilevanza fiscale dei maggiori valori) per cui ci pare si possa giungere alle stesse conclusioni. Come pure per la riserva, che anche in questo caso, se non affrancata con il 10% di sostitutiva, è in sospensione d’imposta.

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