Imposte

Rivalutazione dei beni e operazioni straordinarie: decisive le plusvalenze

Operazione impraticabile se i plusvalori latenti sono stati iscritti dal dante causa. Va monitorato il momento in cui sono sorti gli eventuali disallineamenti civili-fiscali

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di Paolo Meneghetti

L’intreccio di adempimenti che si genera tra rivalutazione dei beni di impresa e operazioni straordinarie provoca più di un dubbio tra gli operatori. Sia sotto l’aspetto di quale soggetto possa eseguire la rivalutazione, sia per quanto attiene agli aspetti dichiarativi. Tanto che è necessario analizzare caso per caso le situazioni, ad esempio il caso di una rivalutazione dei beni eseguita nel 2020 in base all’articolo 110 del Dl 104/20 con operazione straordinaria eseguita nel medesimo esercizio. Oppure lo stesso caso, ma con operazione straordinaria eseguita nell’esercizio successivo, cioè il 2021 (si veda l’articolo in basso).

Il riassetto avvenuto nel 2020
Il primo caso riguarda un’operazione straordinaria verificatasi prima della chiusura dell’esercizio 2020 nella quale la società dante causa presenta plusvalenze latenti, ad esempio una trasformazione progressiva avvenuta a febbraio 2020 e nella quale la società trasformanda presentava plusvalenze latenti.

Innanzitutto va considerato che, nonostante l’annualità 2020 presenti due autonomi periodi d’imposta, l’esercizio è unico e come tale va considerato dalla società trasformata. Inoltre, la rivalutazione dei beni d’impresa viene eseguita, ex articolo 110, comma 2 del Dl 104/20 nell’esercizio successivo al 2019, quindi è adempimento che compete al soggetto che redige il bilancio per quell’esercizio.

Non pare sussistano dubbi, quindi, che la rivalutazione sarà eseguita dalla società trasformata e questa conclusione può essere estesa con il seguente principio generale: la rivalutazione viene eseguita dal soggetto che redige il bilancio per il 2020 anche se i beni rivalutati non erano detenuti dal medesimo soggetto al 31 dicembre 2019 in quanto appartenenti alla società dante causa l’operazione straordinaria.

Le plusvalenze latenti
A questo punto, ci si chiede: le plusvalenze latenti della società dante causa sono rimaste latenti oppure sono state iscritte nella contabilità del soggetto avente causa?

1 Nel primo caso la rivalutazione sarà possibile;

2 nel secondo caso non vi sarà quel differenziale tra valore contabile e valore massimo rivalutabile, cioè il valore d’uso oppure il valore corrente, che è condizione necessaria per la rivalutazione.

Tornando all’esempio, si ipotizza che siano presenti 500mila euro di plusvalenze latenti sui beni strumentali, che il perito le abbia rilevate stimando il valore corrente del bene e che la Srl le abbia iscritte nelle proprie scritture contabili in contropartita di un accresciuto patrimonio netto. Ebbene in tal caso al 31 dicembre 2020 non si potrà eseguire alcuna rivalutazione poiché il dato contabile è conforme con quello di mercato, ancorchè dal punto di vista fiscale esso non sia riconosciuto. Nemmeno la rivalutazione meramente civilistica sarà eseguibile, proprio a causa dell’assenza di differenziale tra dato contabile e valore di mercato.

Il riallineamento
Anche l’eventuale riallineamento tra maggior valore civile e minor valore contabile sembra precluso dalla circostanza che il disallineamento deve sussistere alla data del 31 dicembre 2019 (si veda la circolare 14/E/2017, paragrafo 9) e, nel caso specifico, si forma successivamente a tale data. Se, al contrario, la società trasformata ha mantenuto quelle plusvalenze emerse con stima peritale alla stato di latenza, allora la stessa società trasformata potrà eseguire la rivalutazione.

Va sottolineato che è diverso dal caso precedente quello nel quale il disallineamento tra valore civile e valore fiscale sia già presente al 31 dicembre 2019 ed esso venga, per così dire, “ereditato” dalla società avente causa della operazione straordinaria: in tale circostanza non vi sono ostacoli a che sia eseguito il riallineamento dei valori civili e fiscali con imposta sostitutiva versata dalla società avente causa.

Operazione in anni passati
Ovviamente un ulteriore caso diverso è quello nel quale l’operazione straordinaria che ha generato il disallineamento dei valori civili e fiscali sia avvenuta in anni passati, ma in questa fattispecie non si presentano particolari problemi poiché il riallineamento sarà eseguito dal soggetto che nel 2020 è vigente.

Dal punto di vista dichiarativo i problemi sono minori, nel senso che una volta individuato il soggetto societario che può eseguire la rivalutazione, gli adempimenti sono quelli tipici di ogni rivalutazione, quindi anzitutto la compilazione del quadro RQ che assicura il perfezionamento ai fini fiscali della procedura e la compilazione del quadro RS per segnalare l’eventuale formazione della riserva in sospensione di imposta da saldo attivo.

lA GRAFICA / L’esempio

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