Contabilità

Rivalutazione beni, si moltiplicano le opportunità di incrementare i patrimoni netti

L’adeguamento del valore nell’esercizio 2020 permetterà l’iscrizione del saldo attivo

Con il decreto Agosto (Dl 104/2020) si presenta una grande occasione per incrementare i patrimoni netti delle società, anche in vista delle perdite che probabilmente si verificheranno nell’esercizio 2020 a causa dell’emergenza coronavirus.

La rivalutazione generalizzata dei beni d’impresa da eseguire nell’esercizio 2020 permetterà l’iscrizione del saldo attivo, che è una riserva di patrimonio netto utilizzabile per fronteggiare le perdite. Va anche considerato che, superata la boa del 31 dicembre 2020, verranno meno le protezioni civilistiche rispetto alla negatività del patrimonio netto e - come ha notato la circolare Assonime 16 del 2020 (paragrafo 2.4) - senza una disposizione che rimandi gli effetti degli articoli 2447 e 2482-ter del Codice civile, molte imprese si troveranno in difficoltà.

Al di là dell’auspicabile intervento normativo, le varie norme di rivalutazione aiutano a superare questo scoglio con un scenario alquanto variegato. In sintesi:

1) Rivalutazione del settore degli alberghi e termale, ex articolo 6-bis del Dl Liquidità 23/20. La rivalutazione, che ha rilevanza fiscale pur senza imposta sostitutiva, genera la formazione del saldo attivo, quale riserva di patrimonio netto in sospensione d’imposta, tranne che venga versata la sostitutiva del 10% per ottenere l’affrancamento della riserva stessa.

2) Rivalutazione generalizzata dei beni d’impresa ex Dl Agosto 104/20, con effetto meramente civilistico. Il decreto, riutilizzando la formula normativa già inserita nel Dl 185/2008 ( con l’ormai “famigerata” locuzione: «il maggior valore può essere riconosciuto...») permette di eseguire la rivalutazione senza effetto fiscale, cui consegue l’emersione di un saldo attivo, riserva di patrimonio netto, non in sospensione d’imposta, ma semplice riserva di utili.

Non essendo riserva in sospensione di imposta, essa subisce la presunzione di cui all’articolo 47 del Tuir, per cui, in caso di distribuzione di riserve, quelle di utili sono prioritariamente attribuite ai soci. Come ha ricordato la circolare 22/E/09 (paragrafo 5) per le imprese individuali e le società di persone l’eventuale distribuzione di tale riserva è fiscalmente irrilevante.

3) Rivalutazione generalizzata dei beni d’impresa ex decreto Agosto 104/20 , con effetto anche fiscale e conseguente versamento del 3% di imposta sostitutiva. Il saldo attivo si presenta come una riserva in sospensione di imposta è potrà essere affrancato tramite sostitutiva del 10%, sia per società di capitali, sia per società di persone e imprese individuali.

Lo scenario descritto presenta diversi intrecci, poiché una società del settore alberghiero ha a disposizione tutte le opportunità e sceglierà quella più conveniente; mentre le altre società potranno beneficiare solo della rivalutazione inserita del Dl Agosto ( la quale evidentemente fagociterà la proroga della rivalutazione inserita nel decreto Liquidità, che si mostra decisamente meno conveniente).

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