L'esperto rispondeAdempimenti

Rivalutazione dei beni nel turismo, in caso di non affrancamento va compilato quadro RV

dichiarazione

di Gianluca Dan

La domanda

Una società che opera nel settore turismo nell’anno 2020 ha effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa, a norma dell’articolo 6-bis del decreto legge 23 del 2020. Ora sui maggiori valori iscritti in bilancio vi è un riconoscimento fiscale gratuito. Il saldo attivo di rivalutazione assume la natura di riserva in sospensione d’imposta; nel caso si volesse affrancare tale saldo, si versa un’imposta sostitutiva del 10%. In dichiarazione bisogna compilare la sezione XXV del quadro RQ. Nel rigo RQ110 al punto 1 si riporta l’importo del saldo attivo al punto 2 l’imposta sostitutiva. Nel caso non si voglia affrancare il saldo e, quindi, non versare l’imposta sostitutiva, il rigo deve essere compilato ugualmente, nonostante il mio programma mi fa compilare entrambi i campi, oppure in caso di mancanza di versamento non bisogna compilare il rigo? In questo caso l’importo totale della rivalutazione non deve essere indicato nel modello Redditi, o bisogna riportarlo in altra sezione dello stesso quadro RQ?
L.M. – Lecce

L’articolo 6-bis del decreto legge 23/2020 ha concesso la possibilità di rivalutare gratuitamente i beni e le partecipazioni delle imprese dei settori alberghiero e termale con la facoltà di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo di rivalutazione con versamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Nel modello dichiarativo delle società di capitali è stata prevista unicamente la Sezione XXV del quadro RQ composta da un unico rigo (rigo RQ110) ove indicare l’affrancamento del saldo attivo qualora si opti per tale soluzione. Nel caso in cui non si affranchi il saldo attivo non andrà data altra indicazione all'interno del quadro RQ. Si ricorda che la particolare rivalutazione per il settore alberghiero e termale può essere effettuata in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e consente di dedurre le maggiori quote di ammortamento già dal 2020 (o dal 2021 per chi rivaluterà nel 2021). Invece, gli effetti fiscali ai soli fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze decorrono dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata: pertanto dal 2024 per le rivalutazioni del 2020 e dal 2025 per quelle del 2021. In dottrina, si discute, in mancanza di chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, se debba essere compilato anche il quadro RV per segnalare tale ultimo disallineamento. Nel caso del lettore potrebbe essere utile compilare il quadro RV, così da fornire l’ulteriore informativa altrimenti non desumibile dal quadro RQ. Una ulteriore indicazione andrà esposta nel prospetto del capitale e delle riserve evidenziando al rigo RS140 la riserva in sospensione d’imposta originata dalla rivalutazione.

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