Contabilità

Rivalutazione al bivio per alberghi e terme

Le società con l’esercizio non solare si chiedono quale sia il bilancio di riferimento. Inibita la possibilità di anticipare l’operazione per contrastare la crisi

di Gianluca Dan e Franco Vernassa

Sono molte le società che, in vista dei progetti di bilancio, stanno considerando la fattibilità tecnica (oltre che gli impatti civilistici e fiscali) della rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, nonché del riallineamento.

I soggetti con esercizio non solare – soprattutto se operanti nel settore del turismo, alberghiero e termale – si chiedono però quale sia il bilancio di riferimento in cui effettuare la rivalutazione generalizzata e/o il riallineamento ex articolo 110 del Dl 104/2020. È chiaro che i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare devono eseguire la rivalutazione nel bilancio 2020 per i beni già presenti nel bilancio 2019. Mentre i soggetti con esercizio a cavallo d’anno possono anticipare la rivalutazione eseguendola nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato dopo il 14 ottobre 2020 (non viene però esplicitata la data di chiusura dell’esercizio), a condizione che i beni d’impresa risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.

In quest’ottica, si dà per scontato che il riferimento alle imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare valga non solo per la rivalutazione ma anche per il riallineamento, compreso quello dell’avviamento e delle altre attività immateriali introdotto dalla legge di Bilancio 2021. L’interpretazione, che andrebbe comunque confermata dalle Entrate (ma è già stata avallata dal punto 3.2 della circolare 6/2021 di Assonime), origina dal fatto che è insolito che una società con esercizio in corso al 31 dicembre 2019 possa applicare il riallineamento “classico” da comma 7 o 8 (per i soggetti Ias) del Dl 104/2020 e non il “nuovo” riallineamento previsto dal comma 8-bis, introdotto dalla legge 178/20, relativo all’avviamento e alle altre attività immateriali.

L’anticipazione negata

In merito all’individuazione del corretto esercizio, la risposta all’interpello 640/20 ha chiarito che i soggetti con l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare la rivalutazione nel bilancio 2019/2020 o, in alternativa, in quello successivo 2020/2021. Le Entrate negano tuttavia la possibilità di effettuare la rivalutazione in entrambi gli esercizi.

Diversa disposizione quella dell’articolo 6-bis del Dl 23/2020 riguardante la rivalutazione gratuita per il sostegno dei settori alberghiero e termale. I soggetti operanti in questi settori, che adottano i principi contabili nazionali, possono rivalutare i beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 eseguendo l’operazione in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi, oltre a dover riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. In questa forma di rivalutazione settoriale (appetibile vista la gratuità del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti), è dunque concessa la possibilità di rivalutare i beni d’impresa in uno o due esercizi successivi a quello in corso a 31 dicembre 2019.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare risulta invece inibita la possibilità di anticipare la rivalutazione per contrastare gli effetti economici del Covid, perché non è stata prevista una disposizione simile a quella “generalizzata”. Si pensi al caso, frequente nel settore turistico, di società con esercizio chiuso al 31 ottobre o al 30 novembre, la cui chiusura è individuata in un periodo dell’anno in cui l’attività alberghiera o termale è inferiore, le quali dovranno attendere il successivo esercizio per rivalutare i beni, mentre gli effetti delle varie restrizioni si sono già manifestati appieno nel bilancio chiuso a ottobre o novembre, di imminente approvazione, anche in considerazione del fatto che molte società sfrutteranno la proroga della convocazione ai 180 giorni delle assemblee. Naturalmente queste società potranno optare per la rivalutazione “generalizzata”, valutando attentamente i pro e i contro delle due diverse tipologie.

Le perdite da riportare

Sempre parlando di società con periodo d’imposta a cavallo d’anno, il differimento all’esercizio successivo si ha anche per le regole sulla riportabilità delle perdite del 2020. L’attuale articolo 6 del Dl 23/2020, dopo le modifiche della legge di Bilancio 2021, consente il riporto fino al quinto esercizio successivo delle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (mentre la precedente formulazione abbracciava le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020).

Pertanto, ci si chiede se alla perdita del periodo 2019-20 (ad esempio, esercizio chiuso il 31 ottobre o il 30 novembre 2020) si applichi:
● l’articolo 6 ante-manovra 2021, avendo a riferimento la data di chiusura dell’esercizio;
● il nuovo articolo 6 per “estensione”, come sostenuto dalla circolare 3 del 25 febbraio 2021 di Assonime;
● o nessuna delle due precedenti norme, come si può argomentare sulla base dell’interpretazione fornita dal Mise con la circolare 26890 del 29 gennaio 2021 (in merito però ai soggetti con esercizio solare).
Sarebbe quindi opportuno un intervento del legislatore, per dare certezze alle imprese.

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