È ufficiale la rivalutazione gratuita per gli alberghi: il saldo attivo si affranca con il 10%
La possibilità di procedere nel 2020 e/o nel 2021 consente di dotare di patrimonio netto le società del settore
Ancora prima di ultimare la rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall’ultima legge di Bilancio, che si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva, le imprese devono valutare i possibili effetti del nuovo articolo 12-ter al Dl Liquidità (Dl 23/2020), introdotto con la legge di conversione n. 40 e in vigore dal 7 giugno.
Viene infatti annunciato che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni della legge di Bilancio per il 2020 (all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 (leggasi, rispettivamente, anni 2020, 2021 o 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Sembra pertanto che si voglia concedere una possibile dilazione della rivalutazione che andrà comunque effettuata alle condizioni stabilite dalla legge di Bilancio per il 2020.
La rivalutazione gratuita
Il nuovo articolo 6-bis Dl Liquidità è rivolto al settore alberghiero e termale che ha già subìto una forte contrazione delle prenotazioni e che subirà, molto probabilmente, delle forti ripercussioni dalla pandemia per la mancanza di turisti preventivata per l’estate.
Si consente alle imprese e agli enti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di effettuare la rivalutazione gratuita dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Al fine di sostenere il sistema alberghiero, le società di capitali e gli enti commerciali soggetti Oic operanti nei settori alberghiero e termale possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La norma prevede la gratuità della rivalutazione stabilendo che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta mentre il saldo attivo della rivalutazione per essere affrancato, in tutto o in parte, dovrà scontare l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento (invariata nell’importo e nelle scadenze di versamento rispetto alla rivalutazione della legge 160/2019).
La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nel 2020 e/o nel 2021) e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea oltre ad essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. La possibilità di rivalutare i beni nel 2020 e/o nel 2021 dovrebbe consentire alle società di sfruttare al massimo la rivalutazione gratuita dotando di patrimonio netto le società del settore.
Agevola anche il fatto che il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita quindi con un effetto immediato senza attendere lo scadere dei tre esercizi delle “normali” rivalutazioni.
Per quanto riguarda invece la determinazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati, se avviene in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2024 o 2025 a seconda del bilancio nel quale viene effettuata la rivalutazione), si dovrà considerare il costo del bene prima della rivalutazione.
Infine per i soggetti che abbiano già esercitato la facoltà prevista dalla legge di Bilancio per il 2020 di rivalutare i beni, gli effetti della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap si producono a decorrere dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Pertanto la rivalutazione ex legge 160/2019 avrà subito riconoscimento fiscale.
In merito si può osservare che la norma pone il dubbio se il riconoscimento fiscale dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 abbia effetto anche ai fini di un’eventuale cessione dei beni riconoscendo fin dal 2020 il maggior valore rivalutato ex legge 160/2019 anche ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze.
Altro tema da chiarire riguarda la sorte dei bilanci alberghieri del 2019 già approvati con inserimento della rivalutazione onerosa, per i quali i contribuenti dovranno valutare come non dare effetto a tale rivalutazione per poter sfruttare, invece, quella gratuita introdotta dalla legge di conversione del decreto liquidità.