Contabilità

Rivalutazione gratuita, chance per chi non ha ancora approvato il bilancio 2019

Ammessi gli alberghi che hanno depositato il bilancio prima del 7 giugno. Spiragli anche per l’ok nei 180 giorni

Con la conversione in legge del decreto Liquidità (Dl 23/20) è diventata norma vigente la cosiddetta rivalutazione gratuita dei beni di impresa e delle partecipazioni detenute da soggetti che operano nel settore alberghiero e termale (articolo 6-bis del citato Dl 23, convertito dalla legge 40 in vigore dal 7 giugno).

La rivalutazione potrà essere eseguita in uno dei due bilanci relativi ai due esercizi (o in entrambi) successivi al 2019 quindi 2020 e 2021. Le differenze introdotte da questa particolare rivalutazione rispetto a quella prevista dalla legge 160/19 sono notevoli e riguardano anzitutto il costo della operazione che, per quanto riguarda l’imposta sostitutiva sull’incremento dei valori di bilancio, è azzerato.

Ma non si può parlare di una rivalutazione meramente civilistica (come è stato con la norma del DL 185/2008) poiché il maggior valore dei beni è fiscalmente riconosciuto.

La decorrenza di tale riconoscimento è fissata dal comma 3 dell’articolo 6-bis che afferma «a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita». Si tratta di un passaggio non chiarissimo e diverso dalla consueta previsione normativa di riconoscimento fiscale del bene rivalutato, che potrebbe dare adito a diverse chiavi di lettura e sul quale è auspicabile un intervento chiarificatore.

Resta fermo l’obbligo di non cedere i beni entro l’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, a pena di considerare la plusvalenza/minusvalenza con il dato ante rivalutazione. Condizione necessaria per operare la rivalutazione è che i beni in oggetto siano detenuti al 31 dicembre 2019 e ciò vale anche se si decidesse di eseguirla nel bilancio che verrà redatto nel 2022, relativo al 2021, ultimo anno in cui sarà possibile l’incremento dei valori a queste favorevoli condizioni.

Che questa rivalutazione sia una sorta di ibrido tra quella fiscale e quella meramente civilistica lo dimostra la circostanza che il saldo attivo è comunque una riserva in sospensione d’imposta (mentre in quella meramente civilistica il saldo attivo è una riserva libera), la quale potrà essere affrancata con imposta sostitutiva del 10 per cento.

Ma il dato più rilevante è nel comma 9 quando si parla di rivalutazione nel bilancio per l’esercizio 2019.

La norma, infatti, prevede che le imprese che abbiamo già optato per la rivalutazione nell’esercizio 2019 in base alle disposizioni della legge 160/19, potranno considerare già vigenti gli effetti sui maggiori ammortamenti e in materia di affrancamento della riserva in sospensione di imposta nell’esercizio 2020.

Ciò significa che la gratuità della rivalutazione sostituisce l’onerosità della stessa, sicuramente per le imprese che hanno già depositato il bilancio 2019 prima dell’introduzione della legge di conversione del Dl 23. E per quelle imprese, sempre del settore alberghiero e termale, che decideranno ora di eseguire la rivalutazione dei beni usufruendo della proroga generalizzata a 180 giorni per approvare il bilancio 2019?

Il dubbio è lecito. Ma la Nota di Lettura ufficiale della legge di conversione abilita la tesi secondo cui anche questi ultimi soggetti potranno fruire della rivalutazione “gratuita”, laddove si parla di «sovrapposizione» delle due rivalutazioni (gratuita e onerosa) per il 2019, e di legittima scelta per quella più conveniente.

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