Rivalutazione gratuita per hotel e terme da indicare nell’inventario e in nota integrativa
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
L’articolo 6-bis del Dl 23/20 prevede la rivalutazione gratuita dei beni materiali, immateriali e delle partecipazioni di controllo e collegamento per le imprese dei settori alberghiero e termale, che potranno incrementare l’attivo patrimoniale evidenziando i valori dei beni inespressi in bilancio, ad esempio riferiti al marchio, che rappresenta uno degli asset più rilevanti del settore alberghiero e termale.
Tra i beni rivalutabili si citano:
a) le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;
b) le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelabili;
c) le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.
Non possono costituire oggetto di rivalutazione il magazzino, l’avviamento, i costi pluriennali, i titoli e le partecipazioni iscritti nell'attivo circolante. I nuovi valori iscritti in bilancio non possono in nessun caso superare il valore effettivamente attribuibile ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
La contropartita contabile della rivalutazione gratuita dei beni iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 è una riserva in sospensione di imposta nel patrimonio netto. Si tratta quindi di una rivalutazione che ragionevolmente non cambia la vita utile del bene, e quindi se da un lato è positivo l'incremento del valore ai fini patrimoniali, dall'altro lato può essere negativo l’aggravio del conto economico conseguente all'imputazione di un maggiore ammortamento annuale; anche questa variabile deve essere tenuta in considerazione nelle decisione strategica di rivalutare o meno. La rivalutazione deve:
● essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (e quindi nel 2020 e/o nel 2021), si ritiene anche in misura parziale in ciascuno dei due esercizi;
● riguardare tutti i beni della stessa categoria omogenea.
Da un punto di vista procedurale la rivalutazione deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa, mentre gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il descritto limite di valore. La rivalutazione è gratuita, vale a dire non vi è il pagamento di un'imposta sostitutiva. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita; da tale bilancio ai fini fiscali saranno deducibili i maggiori ammortamenti sui beni rivalutati.
Invece, l'effetto fiscale sulla tassazione delle plusvalenze e minusvalenze è dilazionato nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati; se la cessione avviene in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio dopo quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita si considera infatti il costo del bene prima della rivalutazione per il conteggio della plus/minusvalenza (comma 6 dell’articolo 6-bis del Dl 23/20).