Rivalutazione immobili, non si scomputa l’imposta versata per le precedenti
La rivalutazione prevista dall’articolo 110 del Dl 104/2020 è autonoma dalle precedenti e non si può scomputare la sostitutiva versata per altre rivalutazioni
La rivalutazione prevista dall’articolo 110 del Dl 104/2020 (cosiddetto decreto di agosto) è una rivalutazione autonoma dalle precedenti e pertanto non è possibile scomputare l’imposta sostitutiva versata per altre rivalutazioni. La rivalutazione può essere effettuata per il differenziale tra il valore già rivalutato ex decreto - legge 185/2008 e il valore di mercato o d’uso degli immobili. Il limite massimo della rivalutazione ex articolo 110 decreto - legge 104/2020 è fissato, mediante il richiamo all’articolo 11 della legge 342/2000 nei «valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri».
Pertanto, ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato.
Infine, per quanto riguarda l’affrancamento dovrà essere effettuato solo sulla parte di rivalutazione effettuata in base al Dl 104/2020.
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