Rivalutazione a pagamento, ma con bonus Ace
Chiarito, dopo Telefisco, che la rivalutazione è a pagamento (imposta sostitutiva del 16% o del 12% sui maggiori valori iscritti) occorre "bilanciare" questo costo fiscale con i vantaggi civilistici (maggior patrimonializzazione dell'impresa). Ma nel calcolo occorre tener conto degli effetti indiretti, come l'impatto (positivo) sul calcolo dell'ACE e il possibile costo derivante dalla liberazione della riserva iscritta.
Aiuto alla Crescita Economica
L'ACE (articolo 1, Dl 201/2011 e Dm 14 marzo 2012) intende favorire la capitalizzazione delle imprese, consentendo ai soggetti che investono nella propria attività di dedurre dal reddito (complessivo netto dichiarato) un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
La Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 137 e 138, legge 147/2013) ha incrementato il rendimento nozionale, portandolo dal 3% al 4,75% nei prossimi anni. L'effetto si avrà però solo nel 2015, quando si verseranno le imposte a saldo del 2014, perché - per quest'anno e il prossimo - dell'incremento non se ne terrà conto in sede di calcolo di acconti.
In realtà, più che di incremento (positivo) si dovrebbe parlare di rinvio (negativo) degli aumenti. Infatti, il testo originario della norma prevedeva un rendimento nozionale del 3% per i primi tre anni di applicazione (2011-2013) e poi – dal quarto periodo successivo - un rendimento determinato tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. La legge di fine anno ha rinviato la parametrazione al rendimento dei titoli pubblici a partire dal settimo periodo d'imposta: di fatto un rinvio al 2017, in sfavore dei contribuenti.
La base di calcolo dell'ACE, su cui applicare il coefficiente suesposto, varia in funzione del soggetto fruitore. Essa è costituita:
- per i soggetti IRES, dalla variazione netta del capitale proprio (es. utile dell'esercizio accantonato e versamenti e conferimenti in denaro e rinunce dei soci ai propri crediti (circolare Agenzia delle Entrate 53/E/2009, paragrafo 2.1) al netto delle riduzioni volontarie di capitale non determinate dalla copertura di perdite) rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 (assunto al netto dell'utile di esercizio);
- per i soggetti IRPEF (purché in contabilità ordinaria; art. 1, co. 7, Dm 14 marzo 2012), dal patrimonio netto contabile risultante dal bilancio (ecco perché sono esclusi dal beneficio i soggetti in contabilità semplificata) al termine di ciascun esercizio.
La rivalutazione e la riserva
La rivalutazione dei beni d'impresa, da operare volontariamente nel bilancio 2013 quale disposizione speciale in deroga ai criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice civile, può essere effettuata a prescindere dall'impianto contabile (ordinaria o semplificata).
La rivalutazione determina, a seguito dell'iscrizione dei maggiori valori, la contabilizzazione in Patrimonio netto di una riserva in sospensione d'imposta.
In caso di distribuzione, la società (o i soci, in caso di società trasparenti, ai quali viene attribuito il reddito) è tenuta al pagamento delle imposte non assolte all'atto della rivalutazione: in pratica le somme attribuite ai soci concorrono alla formazione del reddito imponibile e sulle imposte ordinariamente determinate si scomputa (da parte della società o dei soci, a seconda dei casi) il credito d'imposta (Ires o Irpef) pari all'imposta sostitutiva versata.
Da qui la valutazione circa l'opportunità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%, consentendo di distribuire la riserva liberando dalla tassazione la società (articolo 1, comma 475, leg ge 311/2004; articolo 13, comma 5, della legge 342/2000; circolare Agenzia delle Entrate 15 luglio 2005, n. 33/E, paragrafo 3).
A seguito dell'affrancamento viene meno il vincolo della sospensione.
Anche per la liberazione della riserva occorre distinguere tra i diversi soggetti coinvolti:
- per i soggetti Ires resta ferma la tassazione in capo ai soci secondo le regole ordinarie degli artt. 47, 59 e 89 del Tuir (ad esempio, Irpef sul 49,72% degli importi distribuiti);
- per i soci di società di persone in contabilità ordinaria la riserva di presume già "imputata" ai soci", con l'effetto che in caso di distribuzione non devono tassare ulteriormente gli importi ricevuti (ferma restando quella in capo alla società, se non viene liberata);
- l'imposta sostitutiva non va versata dai soggetti in contabilità semplificata, non avendo questi soggetti un bilancio nel quale hanno iscritto la riserva (circolare Agenzia delle Entrate 15 luglio 2005, n. 33/E, paragrafo 3; 26 gennaio 2001, n. 5/E, paragrafo 4.2; 13 marzo 2009, n. 8/E, paragrafo 2.2).
Impatto fiscale
In considerazione di quanto sopra, società di capitali da una parte e società di persone e imprese individuali dall'altra parte, calcolano l'impatto della rivalutazione, e in alcuni casi dell'ACE, in maniera differente:
- le società di capitali rivalutano senza impatto ai fini ACE e devono versare l'imposta sostitutiva del 10% per liberare la riserva di rivalutazione. Invero, un impatto esiste anche per questi soggetti: secondo il decreto attuativo (ma non secondo la norma) e le istruzioni al quadro RS del modello UNICO SC, il limite degli incrementi agevolabili ai fini ACE, che non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile di periodo. Pertanto, la rivalutazione – incrementando il patrimonio netto (al netto dell'imposta sostitutiva) - consente di fruire di un maggior limite di incremento ACE;
- se la società di persone che rivaluta è in contabilità ordinaria può trovare conveniente liberare la riserva (paga il 10% e i soci sono liberi di prendersi i soldi senza alcun'altra imposizione). Inoltre la rivalutazione ha effetto ai fini ACE;
- se l'impresa che rivaluta è in contabilità semplificata non deve versare l'imposta sostitutiva del 10% perché non ha iscritto alcuna riserva, e dunque neppure i soci subiscono tassazione. Non ci sono effetti ai fini ACE.