Controlli e liti

Rivalutazione partecipazione irretrattabile

La Ctr Lombardia: l’opzione per la sostitutiva è frutto di una libera scelta da parte del contribuente

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di Massimo Romeo

La scelta del contribuente di rivalutare la partecipazione detenuta in una società tramite il versamento (rateale) dell’imposta sostitutiva non può essere ritrattata con un’integrativa a posteriori che ometta il quadro RT che, in linea teorica, condurrebbe al diritto di rimborso delle rate versate sulla rivalutazione. L’opzione per la sostitutiva è infatti frutto di una libera scelta del contribuente che decide per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione. E non rientra, pertanto, tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili. Questi i principi con cui la Ctr Lombardia (sentenza n. 2004 del 16 maggio 2022) ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.

I giudici del riesame ritengono di non doversi discostare dal recente orientamento di legittimità (tra le altre Cassazione 8749/2021) laddove è stato sostenuto che, in tema di imposta sostitutiva, ex articolo 5 della legge 448/2001, «la scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del valore delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che (...), giunto conoscenza dell’Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, comporta l’effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli articoli 1324 e 1334 e successivi del Codice civile, non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente».

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