Contabilità

Rivalutazione di quotate, manca il codice tributo per pagare la sostitutiva

Scadenza il 16 novembre ma in alcuni casi l'obbligo va assolto prima

di Alessandro Germani

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto, per la prima volta, la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni in società quotate (oltre alle classiche non quotate) mediante il versamento di una sostitutiva pari al 16% da effettuarsi entro il 16 novembre 2023. Trattandosi di titoli quotati non vi sarà bisogno di ricorrere alla perizia di stima della società, dovendo fare invece riferimento al valore normale degli stessi, in luogo del costo di acquisto, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

Va detto tuttavia che al momento manca il codice tributo. E ci sono casistiche che comportano la necessità di assolvimento della sostitutiva prima della scadenza prevista dalla norma, motivo per cui sarebbe opportuno che il relativo codice tributo venisse emanato al più presto.

L’interrogazione parlamentare del 18 gennaio 2023 n. 5-00248 ha riguardato le casistiche in cui il contribuente detenga i titoli quotati nell’ambito di un regime di risparmio amministrato (articolo 6) o gestito (articolo 7) del Dlgs 461/1997. In relazione ai titoli quotati, detenuti al 1° gennaio 2023, l’imposta sostitutiva va calcolata e versata in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022. Mentre dunque per la determinazione del valore potrà fare tutto l’intermediario, l’interrogazione parlamentare chiarisce che il versamento deve essere eseguito dal contribuente. Questo vale a prescindere dal fatto che il contribuente operi con il regime dichiarativo, con il risparmio amministrato o con il gestito (circolare 12/E/02). In base alla risposta, il contribuente cher intende cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 e ha optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza.

Vi possono essere anche altre casistiche, oltre a quella evidenziata dall’interrogazione parlamentare, come il fatto di dover aderire a un’Opa (offerta pubblica di acquisto) in relazione a una società quotata. Tutte queste fattispecie evidenziano la necessità che le Entrate istituiscano quanto prima il codice tributo. Al momento quello in essere (8055) è relativo alle sole partecipazioni non quotate, istituito dalla risoluzione 75/06 e confermato dalla risoluzione 144/08 per tutti i successivi provvedimenti. Va da sé che in caso di necessità sembra utilizzabile tale codice, salvo poi effettuare un’istanza di cambio codice quando quello definitivo sarà disponibile.

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