Imposte

Rivalutazione di quote e terreni anche per il 2021: l’aliquota resta all’11%

I correttivi alla manovra approvati alla Camera ripropongono la chance per i beni detenuti al 1° gennaio 2021. Opzione anche per chi ha già sfruttato l’agevolazione

di Gianluca Dan

Prorogata la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2021 mediante pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento. È l’effetto di un emendamento alla manovra 2021 approvato in commissione Bilancio alla Camera e in attesa di trasposizione nel maxiemendamento da sottoporre al voto di fiducia dell’Aula di Montecitorio

Il periodo Covid non fa quindi diminuire l’aliquota, come avvenuto ad esempio per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni possedute dalle imprese, ma estende gli effetti della rivalutazione ai terreni e alle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2021 con termine di versamento e di redazione e giuramento della perizia di stima fissato al 30 giugno 2021.

Proroga rivalutazione

Riprendendo lo schema già collaudato dalle numerose riaperture della rivalutazione si interviene sull’articolo 2, comma 2, del Dl 282/2002 aggiornando la data di possesso e quella del versamento previo giuramento della perizia.

L’imposta sostitutiva già unificata all’11 per cento dalla legge di Bilancio per il 2020 si applica ad entrambe le possibili rivalutazioni senza distinzioni di sorta nel caso di possesso di partecipazioni qualificate o non e terreni. L’imposta può essere versata in un’unica soluzione al 30 giugno prossimo o, in alternativa, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo sempre a decorrere dalla data del 30 giugno 2021 con applicazione degli interessi in misura del 3 per cento annuo da versare per ciascuna rata.

La possibilità di usufruire della rivalutazione per “affrancare” le plusvalenze derivanti dalla cessione dei terreni e delle partecipazioni è stata riproposta due volte nel corso del 2020, dapprima dalla legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 693 e 694 della legge 160/2019) per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, successivamente l’articolo 137 del Dl 34/2020 ha prorogato la rivalutazione per i terreni e le partecipazioni possedute al 1° luglio 2020 indicando come termine per il versamento e la redazione e giuramento della perizia il 30 settembre, termine poi prorogato dalla legge di conversione al 15 novembre 2020.

In questo scenario di proroghe risulta importante ricordare che i beneficiari della rivalutazione potrebbero essere interessati a ricalcolare il valore già rivalutato rideterminando ad esempio il valore già definito al 1° gennaio o al 1° luglio 2020.

Facendo proprio quanto asserito dalle Entrate il contribuente qualora lo ritenga opportuno potrà rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021 anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. Nel caso di rivalutazione dei beni già rivalutati il contribuente può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

In questo caso il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (1° gennaio 2020 e 1° luglio 2020) e detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione. L’imposta in tal modo calcolata può essere ripartita in tre rate di pari importo.

L’esempio

Un esempio può aiutare a comprenderne l’effetto:

• Imposta sostitutiva dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2020 = 60

• Prima rata versata entro il 30 giugno 2020 = 20

• Imposta dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2021 = 110

• Imposta da versare: 110 - 20 = 90

• Importo della prima rata da versare al 30 giugno 2021 = 30.

Resta la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva precedentemente versata.

Ambito soggettivo

Sono interessati alla rivalutazione dei terreni i soggetti che possono conseguire plusvalenze imponibili ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (redditi diversi), non in regime di impresa, arti o professioni, quali le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati. La rivalutazione delle partecipazioni compete ai titolari di partecipazioni non quotate anche se, successivamente al 1° gennaio 2021, sia stata deliberata l’ammissione alla quotazione delle partecipazioni. Si tratta dei medesimi contribuenti sopra indicati che possono conseguire un capital gain dalla cessione delle partecipazioni (reddito diverso di natura finanziaria).

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