Adempimenti

Rivalutazione con sostitutiva da un solo comproprietario

Secondo la Cassazione (ordinanza 5173) il Fisco non può negare il beneficio per il fatto che alcuni dei contitolari non hanno versato la propria quota

di Laura Ambrosi

Vale la rivalutazione del terreno anche se l'imposta sostitutiva è stata complessivamente versata da un solo comproprietario: l'Agenzia non può disconoscere il beneficio perché altri comproprietari non hanno versato la propria quota.

A fornire questo principio è la Corte di Cassazione con l'ordinanza 5173 depositata giovedì 25 febbraio.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dagli eredi di alcuni contribuenti che avevano ceduto a una società due terreni edificabili in ragione delle rispettive quote di proprietà. I contribuenti avevano aderito alla rivalutazione del valore dei terreni e a tal fine era stata redatta una perizia di stima in base alla quale era stata determinata l'imposta sostitutiva dovuta. Tuttavia, il corrispettivo poi effettivamente concordato con l'acquirente era inferiore al valore periziato.

L'agenzia delle Entrate accertava così in capo a ciascun contribuente il maggior reddito da plusvalenza da assoggettare a tassazione disconoscendo la rivalutazione sia perché il corrispettivo indicato in atto era inferiore al valore di perizia sia perché l'imposta sostitutiva era stata versata solo da un comproprietario, sebbene nella misura complessivamente dovuta.

I contribuenti impugnavano il provvedimento dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava l'illegittimità della pretesa.

L'Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando, in sintesi, un'errata applicazione della norma.

La Suprema corte ha innanzitutto richiamato i principi affermati dalle Sezioni unite (sentenza 2321/2020) secondo i quali va esclusa la decadenza del contribuente dal beneficio previsto con la rivalutazione, se nel successivo atto traslativo sia omesso il riferimento al valore di perizia o è indicato un corrispettivo inferiore. L'alto consesso sul punto aveva precisato che il versamento dell'imposta sostitutiva impedisce di recuperare ai fini del computo della plusvalenza il valore storico del bene ad una data anteriore alla perizia.

Con riferimento poi al pagamento, i giudici di legittimità hanno chiarito che la norma specifica solo che l'imposta sostitutiva deve essere versata sul valore di perizia. Peraltro non sono previste sanzioni in caso di adempimento del terzo ovvero di versamento integrale effettuato solo da un comproprietario.

Ne consegue così che non pregiudica gli effetti agevolativi della rivalutazione il pagamento integrale dell'imposta sostitutiva effettuato solo da uno dei proprietari.

La decisione è particolarmente attuale atteso che non di rado, soprattutto in questi periodi di crisi, i valori di cessione sono inferiori alle perizie effettuate negli anni pregressi e altrettanto frequentemente il pagamento dell'imposta rimane a carico di un unico soggetto, anche in virtù di accordi extra fiscali.

Secondo la Cassazione, quindi, ciò che rileva ai fini del beneficio è:

a) la determinazione del valore mediante perizia;

b) il versamento di un'imposta sostitutiva sul valore periziato, eventualmente anche versata da un unico soggetto;

c) l'esecuzione del versamento nei termini previsti dalla norma.

Rispettate tali condizioni, il beneficio non può essere disconosciuto.

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